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	<description>Spazio di informazione giuridica dedicato al diritto delle nuove tecnologie</description>
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		<title>Internet Service Provider e diritto all’anonimato negli Stati Uniti</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>

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		<description><![CDATA[ Non bastano tre illeciti in tema di diffamazione, uso fraudolento di segni identificativi e pubblicità ingannevole per svelare un utente anonimo che aveva postato un video in Rete. E’ quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Non bastano tre illeciti in tema di diffamazione, uso fraudolento di segni identificativi e pubblicità ingannevole per svelare un utente anonimo che aveva postato un video in Rete. E’ quanto affermato dalla Corte Distrettuale della California in un caso che vedeva il Comitato elettorale di Ron Paul – candidato per la nomina del Partito Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti nelle elezioni del 2012 – agire in giudizio nei confronti di un utente anonimo (negli Stati Uniti i procedimenti contro ignoti vengono definiti John Doe proceeding) che, spacciandosi per un sostenitore dello stesso Paul, aveva postato in Rete un video molto offensivo nei confronti dell’avversario di partito Jon Huntsman (<a href="http://www.usnews.com/news/blogs/ballot-2012/2012/01/06/ron-paul-campaign-disgusted-by-jon-huntsman-video">http://www.usnews.com/news/blogs/ballot-2012/2012/01/06/ron-paul-campaign-disgusted-by-jon-huntsman-video</a>).</p>
<p style="text-align: justify;"> Il Comitato elettorale aveva richiesto alla Corte Distrettuale che l’Internet Service Provider fornisse le informazioni necessarie per svelare l’identità dell’utente anonimo (in America tale procedura viene indicata come <em>expedited discovery</em>), ritenuto colpevole di ben tre illeciti in tema di diffamazione, sostituzione di persona e pubblicità ingannevole (<em>common law libel and defamation</em>,<em> false designation of origin</em>, <em>false advertising</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"> I giudici americani del Northern District of California affermano che la rivelazione di tale identità è possibile solo qualora il pregiudizio del richiedente sia maggiore di quello relativo alla violazione del diritto all’anonimato (vi sia cioè il preventivo accertamento di una <em>good cause</em>); tuttavia, nonostante le tre violazioni astrattamente attribuibili all’<em>user</em>, hanno respinto il ricorso affermando che il Comitato non aveva fornito alcuna prova dei presupposti legittimanti la richiesta di <em>expedited discovery</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"> Secondo la <em>case law</em> americana, al fine di poter legittimamente esperire un ordine di rivelazione dei dati identificativi di utenti anonimi è necessario che i giudici valutino se:</p>
<p style="text-align: justify;">(1)  il richiedente sia in grado di identificare con sufficiente certezza l’utente anonimo, di modo che si possa ritenere che lo stesso sia una persona fisica o giuridica passibile di citazione in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">(2)  il richiedente abbia già esaurito tutte le possibilità per individuare l’utente anonimo;</p>
<p style="text-align: justify;">(3)  l’azione legale del richiedente sia idonea ad essere sostenuta in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">(4)  il richiedente abbia dimostrato che vi sia una possibilità ragionevole di identificare l’utente anonimo tramite la <em>discovery</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ritenendo che tali questioni fossero state affrontate dal Comitato, la Corte ha rigettato il ricorso sottolineando, comunque, l’assenza di pregiudizio per il richiedente nel presentare una nuova richiesta supportata dai necessari presupposti legali.</p>
<p style="text-align: justify;"> Con tale decisione, l’Autorità Giudiziaria americana mostra di essere molto attenta al rispetto del diritto all’anonimato in Rete: non solo il giudizio di merito circa il carattere illecito del contenuto web precede l’eventuale ordine (nel caso in oggetto diretto all’ISP) di comunicazione dei dati identificativi del soggetto anonimo, ma si richiede anche di fornire la prova che tale ordine sia assolutamente necessario ai fini di individuazione dell’utente.</p>
<p style="text-align: justify;"> In Italia la situazione è molto diversa. Innanzitutto, la diffamazione è anche un illecito penale. Detto questo, anche nel nostro paese il bilanciamento degli interessi, sia in materia civile che penale, ha in genere luogo prima della decisione di merito sul contenuto illecito, sebbene non esista una norma specifica sul diritto all’anonimato: l’Autorità Giudiziaria competente sarà eventualmente chiamata ad operare un bilanciamento di interessi circa la prevalenza o meno del diritto alla protezione dei dati personali dell’utente sul diritto che ad esso, di volta in volta, verrà opposto decidendo, conseguentemente, se intimare all’ISP di rivelare l’identità dell’utente internet o meno.</p>
<p style="text-align: justify;"> Inoltre, va ricordato che l’art. 15 comma 2 della Direttiva 31/00/CE (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:IT:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:IT:HTML</a>) convertita in Italia nell’art. 17 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 70/2003 (<a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm">http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm</a>), prevede l’obbligo di fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in possesso dell’Internet Service Provider che consentano l&#8217;identificazione dell’utente con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le richieste non proveniente dalle autorità competenti, la giurisprudenza nel caso Pepperming (Tribunale di Roma, Ordinanza 17 marzo 2008- <a href="http://teutas.it/giurisprudenza/tribunale-civile/319-tribunale-roma-ordinanza-2008-sezione-specializzzata-per-la-proprieta-industriale-e-intellettuale-internet-e-diritto-di-autore-.html">http://teutas.it/giurisprudenza/tribunale-civile/319-tribunale-roma-ordinanza-2008-sezione-specializzzata-per-la-proprieta-industriale-e-intellettuale-internet-e-diritto-di-autore-.html</a>), ha avuto modo di specificare che la scelta di limitare le deroghe alle norme protettive della riservatezza deve essere limitato al caso di illeciti penali, senza estenderle al caso di illeciti civili; scelta compatibile con il diritto comunitario così come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza, grande sezione, C-275/06 del 29.1.2008 (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0275:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0275:EN:HTML</a>), che esclude il vincolo per gli Stati a prevedere un obbligo di comunicazione dei dati in processi civili.</p>
<p style="text-align: justify;"> Rimane il fatto che, in presenza di illeciti a carattere penale, per il magistrato italiano sarà sufficiente il solo <em>fumus commissi delicti</em> affinché possa legittimamente intimare all’ISP di fornire i dati degli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione è disponibile <a href="http://www.iusonline.it/wp-content/uploads/2012/02/79478504-Ron-Paul-2012-v-Does-C-12-0240-N-D-Cal-Jan-25-2012.pdf">qui</a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/02/21/internet-service-provider-e-diritto-all%E2%80%99anonimato-negli-stati-uniti/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
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		<title>Non favorisce la prostituzione chi pubblica annunci di prostitute su internet.</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimento]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Un uomo era stato condannato in primo e secondo grado perché, in concorso con il gestore di un famoso sito di annunci on-line – il quale tollerava la pubblicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Un uomo era stato condannato in primo e secondo grado perché, in concorso con il gestore di un famoso sito di annunci on-line – il quale tollerava la pubblicazione sull’omonimo sito di annunci prodromici alla prostituzione – agevolava e/o favoriva l’esercizio del meretricio.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’imputato telefonava alle escort inserzioniste e vendeva loro le “top list” o c.d. “risalite”, dopo essersi fatto inviare dalle stesse via email il materiale pubblicitario (fotografie delle inserzioniste).</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4443 del 2 febbraio 2012, ha tuttavia annullato la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il soggetto imputato si era limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari delle prostitute nel sito web, condotta ritenuta dalla Suprema Corte paragonabile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, e solitamente considerata come un normale servizio svolto a favore della persona che esercita il meretricio e non della prostituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già rilevato in occasione di una precedente sentenza (Cass. pen. Sez. III, Sent. 25-06-2009, n. 26343), il bene tutelato dall’art. 3, co. 2, n. 8, Legge n. 75/58, oltre a quello della moralità pubblica e del buon costume, è quello della tutela della libertà e della dignità delle persone che si prostituiscono di fronte alle insidie dei terzi; ciò consente di poter affermare che laddove l’attività si estrinsechi in una mera pubblicazione di annunci e non in una cooperazione concreta e dettagliata nell’allestire la pubblicità delle donne che si offrono per gli incontri sessuali, si è in presenza di semplice attività pubblicitaria e di una prestazione professionale svolta in favore della prostituta e non della prostituzione, ossia di un sevizio come un altro cui la prostituta ricorre liberamente e che non incide direttamente sulla possibilità oggettiva di esercitare quella attività.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, la Suprema Corte precisa che può ritenersi sussistente il reato <em>de quo</em> nel caso in cui l’attività di mera pubblicazione sia affiancata da una cooperazione tra soggetto e prostituta diretta concretamente ad allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, organizzando servizi fotografici con evidente carattere erotico e ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale sentenza gli ermellini, nel considerare la responsabilità degli ISP, vanno oltre l’indagine circa la conoscenza o meno dei contenuti illeciti immessi online, andando ad incidere sugli stessi elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento della prostituzione, escludendone la configurabilità nel caso di specie. In tal modo, seppur utilizzando l’ambiguo strumento dell’equiparazione di un sito internet ad un organo di stampa, si è impedito che il provider venisse ritenuto responsabile di compartecipazione nel comportamento dell’utente creatore dei contenuti oggetto di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza è disponibile qui: <a href="http://www.iusonline.it/wp-content/uploads/2012/02/Sentenza_4443_2012.pdf" target="_blank">Sentenza_4443_2012</a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/02/21/non-favorisce-la-prostituzione-chi-pubblica-annunci-di-prostitute-su-internet/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Diritto d’autore online: “Vietato filtrare”.</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità degli ISP]]></category>

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		<description><![CDATA[“Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (sentenza Scarlet Extended, cit., punto 43). Come emerge, infatti, dai punti 62‑68 della sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C‑275/06, Racc. pag. I‑271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali. Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d’autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure.”<br />
E’ questo il principio sulla cui base la Corte di Giustizia dell’Unione Europea <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=119512&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=795572" target="_blank">ha ribadito</a> che è incompatibile con il diritto dell’Unione qualsivoglia provvedimento giurisdizionale – ed a maggior ragione, evidentemente, qualsivoglia provvedimento legislativo – per effetto del quale in nome dell’esigenza di tutelare il diritto d’autore si obblighi un intermediario della comunicazione [n.d.r. nella specie un fornitore di hosting] a impedire – per il futuro ed a tempo indeterminato – ai propri utenti di rendere disponibili, attraverso i propri servizi, contenuti protetti da proprietà intellettuale in assenza di autorizzazione da parte del titolare dei diritti.<br />
Nella fattispecie [n.d.r. Caso 360-10 Sabam vs. Netlog] i Giudici muovendo dall’enunciato principio hanno ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione la pronuncia, da parte del Giudice nazionale belga, di un provvedimento attraverso il quale la SABAM – la cugina belga della SIAE – avrebbe voluto che i Giudici ordinassero a Netlog – il gestore di una delle più grandi piattaforme di social network al mondo – di impedire ai propri utenti l’utilizzo delle proprie pagine per la condivisione di video e musica.<br />
“In circostanze come quelle del procedimento principale – scrivono i Giudici della Corte di Giustizia – le autorità ed i giudici nazionali devono, in particolare, garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting in forza dell’articolo 16 della Carta (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 46)” e “ Un’ingiunzione” – quale quella richiesta dalla SABAM “causerebbe una grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose”.<br />
La difesa del diritto d’autore, quindi, secondo i Giudici va contemperata con la difesa della libertà di impresa dei fornitori di servizi online e, in particolare, hosting e social networking nella decisione di cui si discute.<br />
Ma non basta.<br />
“Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al prestatore di servizi di hosting – scrivono i Giudici – poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta. Infatti, l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 51). Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto d’autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in determinati Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea a titolo gratuito da parte dei relativi autori (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 52)”.<br />
Ed eccola la conclusione della Corte di Giustizia: “Pertanto, occorre dichiarare che, adottando un’ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 53).”.<br />
Inutile aggiungere altro.<br />
Occorre, invece, rivedere certe pericolose derive normative e giurisdizionali che vanno, purtroppo, diffondendosi e che sono fondate sull’errato presupposto secondo il quale l’esigenza di tutelare la proprietà intellettuale, giustificherebbe la compressione del lungo elenco di diritti e libertà fondamentali che, i Giudici della Corte di Giustizia – e, quindi, né pirati né teorici del “no Copyright” – ci ricordano essere pari-ordinati rispetto, appunto, ai diritti di proprietà intellettuale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è pubblicato su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/02/16/diritto-d%E2%80%99autore-online-%E2%80%9Cvietato-filtrare%E2%80%9D/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
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		<title>Post diffamatori e obblighi di rimozione</title>
		<link>http://www.iusonline.it/12717/post-diffamatori-e-obblighi-di-rimozione-2/</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Parti: Canoë Inc. c. Susan Corriveau FATTO Nel caso di specie, un messaggio diffamatorio, che riguardava la Sig.ra Corriveau,  era pubblicato all’interno di un sito web canadese. La persona diffamata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Parti: Canoë Inc. c. Susan Corriveau</em></p>
<p>FATTO</p>
<p>Nel caso di specie, un messaggio diffamatorio, che riguardava la Sig.ra Corriveau,  era pubblicato all’interno di un sito web canadese.</p>
<p>La persona diffamata contattava il gestore del sito internet, il quale però rimuoveva, solo dopo un ampio margine di tempo, il contenuto in questione.</p>
<p>Per tale ragione, la Sig.ra Corriveau adiva la Cour supérieure, distretto del Québec, domandando, oltre alla rimozione e/o cancellazione del messaggio postato da terzi, anche la somma di 150.000 dollari a titolo di risarcimento dei danni subiti, 50.000 dollari a titolo di danni punitivi e 7.000 dollari per le spese legali.</p>
<p>In primo grado, il tribunale investito della controversia accoglieva le richieste dell’attrice, limitando, però, il risarcimento dei danni a soli 50.000 dollari.</p>
<p>DECISIONE</p>
<p>La decisione di appello conferma, sostanzialmente, le conclusioni raggiunte in primo grado, ritenendo corretta la valutazione effettuata in merito alla condotta tenuta dall’ISP il quale, non avendo verificato e rimosso dal suo sito web i contenuti, avrebbe dimostrato “la sua indifferenza per gli effetti di tale diffamazione e nei riguardi della reputazione dell’attrice”, considerando che tali messaggi erano lesivi della sua dignità, del suo onore e della sua reputazione, ai sensi dell’articolo 49 (2) della Carta del Québec.</p>
<p>La decisione, inoltre, afferma – e si tratta di un passaggio piuttosto discutibile – che era probabile che l’oggetto della pubblicazione (ossia le vicende personali dell’attrice) avrebbe sollevato una forte attenzione da parte del pubblico e che, quindi, era verosimile che fossero pubblicati dei messaggi di contenuto diffamatorio.</p>
<p>Naturalmente, però, la Corte afferma che la responsabilità dell’ISP discenda comunque dalla mancata rimozione a seguito di una notifica ricevuta dalla persona diffamata e non si spinge sino a riconoscere un obbligo, in capo al fornitore di hosting, di controllare il contenuto dei commenti postati dai lettori.</p>
<p>Il testo integrale della decisione è disponibile <a href="http://jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=58510205&amp;doc=4BB2415B7737404FAC76FEE89CB757A35F9D943ADB56AF9DA4966B9A7E8AC57A&amp;page=5">qui</a></p>
<p>L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/02/04/post-diffamatori-e-obblighi-di-rimozione/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Mega Conspirancy, le ragioni dei Giudici: cospiratori e non intermediari.</title>
		<link>http://www.iusonline.it/12711/mega-conspirancy-le-ragioni-dei-giudici-cospiratori-e-non-intermediari/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[violazione del copyright]]></category>

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		<description><![CDATA[Nelle ultime settimane in Rete &#8211; e fuori dalla Rete &#8211; si è discusso molto della vicenda giudiziaria a stelle e strisce che ha portato all&#8217;arresto, da parte dell&#8217;FBI &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle ultime settimane in Rete &#8211; e fuori dalla Rete &#8211; si è discusso molto della vicenda giudiziaria a stelle e strisce che ha portato all&#8217;arresto, da parte dell&#8217;FBI &#8211; circostanza, quest&#8217;ultima di per sé sufficiente, specie nel vecchio continente affezionato alle serie TV americane, a vestire l&#8217;intera storia di un appeal mediatico senza eguali &#8211; di Kim Dotcom ed alla chiusura di siti come Megaupload e Megavideo.In questo vivace dibattito, opinione pubblica, giornalisti e professionisti del diritto hanno spesso ipotizzato &#8211; talvolta, occorre darne atto con toni catastrofici ed apocalittici &#8211; che quanto accaduto era il frutto della reazione dell&#8217;industria di Hollywood allo &#8220;sciopero della Rete&#8221;, proclamato ed attuato dai più grandi fornitori di servizi online per protestare contro l&#8217;approvazione del SOPA &#8211; il famigerato disegno di legge anti-pirateria la cui approvazione da parte del congresso USA appariva all&#8217;epoca imminente &#8211; e che si trattava di un segnale forte e chiaro che l&#8217;industria audiovisiva stava inviando agli internet Service provider &#8211; intermediari della comunicazione &#8211; di tutto il mondo per avvertirli che, nulla, dal giorno dopo, sarebbe stato uguale al passato e che la loro attività avrebbe potuto fare la fine di quella del Mega-clan appena smantellato.Allora anche i servizi come YouTube sono a rischio? Si è persino domandato qualcuno, probabilmente spinto da alcune suggestive profezie secondo le quali il 2012 oltre che l&#8217;anno della fine del mondo secondo la profezia Maya, sarebbe anche quello del Copyright, come se gli ultimi dieci anni non abbiano meritato analogo titolo e &#8220;riconoscimento&#8221;.La lettura delle oltre settanta pagine del provvedimento [n.d.r. l’indictement è, nella sostanza, un atto di accusa] della Corte distrettuale della Virginia all&#8217;origine dell&#8217;arresto del Boss della Mega-Conspirancy &#8211; per dirla con le parole, di per sé significative dei Giudici &#8211; nella quale pochi commentatori si sono, probabilmente, sin qui avventurati, consente, in realtà [n.d.r. a condizione, ovviamente, di sgombrare la mente da ogni preconcetto e di voler resistere alla tentazione di perseguire facili sensazionalismi] di acquisire una visione più chiara di quanto realmente accaduto e di ponderare meglio certe previsioni e profezie sull&#8217;impatto che la decisione potrebbe avere sull&#8217;universo degli intermediari della comunicazione.<br />
<a href="http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/02/Mega-Conspirancy-Le-ragioni-dei-Giudici.pdf">Qui</a> la versione integrale del commento e <a href="http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/02/78786408-Mega-Indictment.pdf">qui</a> il provvedimento della Corte.</p>
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		<title>Per la Corte inglese inutili e inattuabili gli ordini di rimozione verso un fornitore di caching</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Caching]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità intermediario]]></category>

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		<description><![CDATA[Parti: John Bunt c. David Tilley, Paul Hancox, Cristopher Stevens, AOL UK Ltd, Tiscali UK Ltd, British Telecommunications plc FATTO Nel 2005 il Sig. Bunt agiva nei confronti di 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parti: John Bunt c. David Tilley, Paul Hancox, Cristopher Stevens, AOL UK Ltd, Tiscali UK Ltd, British Telecommunications plc</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2005 il Sig. Bunt agiva nei confronti di 6 convenuti in ragione di alcuni contenuti diffamatori disponibili in rete.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare tre dei convenuti erano persone fisiche, che il Sig. Bunt assumeva fossero gli autori materiali delle affermazioni diffamatorie; gli altri tre invece erano gli internet service provider che, svolgendo la loro attività di intermediari della società dell’informazione, avevano fornito ai primi tre, a seconda dei casi, servizi di mere conduit, caching e hosting.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli ISPs chiedevano quindi che fosse rigettata l’azione mossa nei loro confronti, sostenendo, tra l’altro, che non vi potesse essere alcuna responsabilità da parte loro qualora il fornitore di connettività si fosse semplicemente limitato a trasmettere sulla propria rete ovvero ad ospitare sui propri server i contenuti ritenuti diffamatori.</p>
<p style="text-align: justify;">DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha risolto il caso escludendo la responsabilità degli Internet Service Provider.</p>
<p style="text-align: justify;">Le conclusioni cui è giunta la Corte sono state almeno in parte fondate sul regime di esclusione della responsabilità previsto per i fornitori di servizi di mere conduit, caching, o hosting dalla Direttiva sul commercio elettronico n. 31/2000, recepita in Inghilterra nel 2002 con il Regolamento sul commercio elettronico.</p>
<p style="text-align: justify;">Relativamente alle posizioni di AOL e Tiscali, la Corte ha ritenuto che gli ISPs si limitassero a fornire connettività ai propri utenti, memorizzando temporaneamente alcune pagine web sui propri server all’unico fine di ridurre i tempi necessari per raggiungere determinate risorse di rete.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice comunitario non ha quindi avuto dubbi sul fatto che tale attività fosse riconducibile nell’ambito del cosiddetto “caching” disciplinato all’art. 13 della Direttiva citata, il cui comma 1 prevede espressamente che “<em>Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell&#8217;informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) non modifichi le informazioni;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore,</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>d) non interferisca con l&#8217;uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull&#8217;impiego delle informazioni, e</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l&#8217;accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l&#8217;accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un&#8217;autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell&#8217;accesso”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha quindi condiviso le difese delle convenute laddove avevano eccepito l’inattuabilità da un punto di vista pratico e in ogni caso l’inutilità di ogni eventuale ordine nei loro confronti volto a disabilitare l’accesso ai contenuti ritenuti diffamatori e comunque a non fornire più connettività agli utenti ai quali era attribuita la condotta diffamatoria: inattuabile l’ordine perché le società coinvolte non avevano alcun reale controllo sui forum di discussione che ospitavano i messaggi contestati, limitandosi a fare una copia delle relative pagine web per facilitare l’accesso alle stesse; e comunque inutile nella misura in cui l’ordine richiesto sarebbe stato facilmente aggirabile per gli utenti colpiti dal provvedimento, rivolgendosi ad un altro fornitore di connettività.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma anche relativamente alla posizione di BT, la quale ospitava su propri server il newsgroup nel cui ambito erano stati diffusi i contenuti diffamatori, non è stata ravvisata alcuna responsabilità dell’Internet Service Provider.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, infatti, BT sarebbe stata senz’altro in grado di rimuovere efficacemente i contenuti incriminati nella misura in cui era lei stessa a gestire il forum di discussione con il conseguente potere di eliminare eventuali messaggi diffamatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, pur ravvisando nell’attività in questione un’attività di hosting e non di caching, la Corte non ha ritenuto vi fossero gli estremi per attribuire qualsivoglia responsabilità all’Internet Service Provider.</p>
<p style="text-align: justify;">A proposito dell’hosting, l’art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico prevede che “1. <em>Gli Stati membri</em><em> </em><em>provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell&#8217;informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l&#8217;attività o l&#8217;informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l&#8217;illegalità dell&#8217;attività o dell&#8217;informazione, o</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l&#8217;accesso</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, però, la comunicazione inviata dal reclamante a BT mediante email per segnalare la presenza di materiale diffamatorio nel newsgroup non conteneva i requisiti minimi che fanno presumere, in base alla legge inglese e più in particolare all’art. 22 del Regolamento sopra citato, la conoscenza in capo al fornitore di hosting della natura illecita dei contenuti diffusi mediante l’utilizzo dei suoi servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutte e tre gli ISPs coinvolti dall’azione del Sig. Bunt alla fine sono stati ritenuti pertanto non responsabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo integrale del provvedimento è consultabile <a href="http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2006/407.html">qui</a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/01/31/per-la-corte-inglese-inutili-e-inattuabili-gli-ordini-di-rimozione-verso-un-fornitore-di-caching/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Bibliografia</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/regulation/22/made">Regolamento sul commercio elettronico 2002</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.guidoscorza.it/?m=20120114">Responsabilità degli intermediari: ordini e contrordini in Europa</a></p>
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		<title>Il SOPA è qui.</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

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		<description><![CDATA[SOPA, in Italiano, si scrive FAVA, verrebbe da dire con una battuta, che, sfortunatamente, avrebbe il retrogusto amaro. Fava è, infatti, il cognome dell’Onorevole che ha presentato alla legge comunitaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOPA, in Italiano, si scrive FAVA, verrebbe da dire con una battuta, che, sfortunatamente, avrebbe il retrogusto amaro.</p>
<p>Fava è, infatti, il cognome dell’Onorevole che ha presentato alla legge comunitaria 2011, un emendamento il cui contenuto ricalca, molto da vicino, il disegno di legge in discussione dinanzi al Congresso degli Stati Uniti d’America che, nelle scorse ore, ha provocato il più grande e riuscito sciopero della storia del WEB.</p>
<p>L’emendamento, approvato ieri – nel silenzio generale – dalla Commissione per le politiche comunitarie, stabilisce che chiunque possa chiedere ad un fornitore di servizi di hosting di rimuovere qualsivoglia contenuto pubblicato online da un utente sulla base del semplice sospetto – non accertato da alcuna Autorità giudiziaria né amministrativa – che si tratti di un contenuto che viola i propri diritti d’autore e che, qualora il provider non ottemperi alla richiesta, possa essere ritenuto responsabile.</p>
<p>Si tratta di un’autentica forma di privatizzazione della giustizia che affida la libertà di manifestazione del pensiero sul WEB alla assoluta discrezionalità di soggetti privati: il segnalante, libero di chiedere la rimozione di ogni contenuto “sgradito” e il provider, obbligato ad assecondare la richiesta o ad assumersi in prima persona la responsabilità della eventuale effettiva illegittimità di un contenuto che non ha prodotto, non conosce, non può valutare e, soprattutto, che è soltanto un pugno di bit, rispetto a milioni di milioni che ospita sulle sue macchine e sui quali ha costruito il suo business.</p>
<p>E’ un approccio peggiore di quello tratteggiato dal SOPA dove, almeno, l’ordine di rimozione di un contenuto è emesso da un’Autorità Giudiziaria.</p>
<p>Ma non basta.</p>
<p>Il FAVA – come il SOPA – infatti stabilisce anche che i fornitori di servizi online “che mettano a disposizione del destinatario … strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio” siano responsabili per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale imputabili ai propri clienti.</p>
<p>Come dire che chi fa pubblicità ad un’attività che venga, in un secondo momento, accertato essere in violazione del diritto d’autore debba, in qualche modo, rispondere – a volerlo dire in maniera impropria – di “favoreggiamento”.</p>
<p>Una filosofia radicalmente diversa da quella sin qui applicata per giornali, radio, televisione e che rischia di paralizzare il commercio elettronico italiano già in crisi.</p>
<p>Siamo di fronte ad un’iniziativa legislativa anacronistica, liberticida e che minaccia di affossare definitivamente lo sviluppo di Internet in Italia.</p>
<p>La circostanza – e dispiace costatarlo – d’altra parte, non è sfuggita al Ministro per le politiche comunitarie, Enzo Moavero Milanesi, che, tuttavia, ha dato parere favorevole al testo del disegno di legge, limitandosi a rilevare che l’emendamento FAVA “affronti un tema – quello del commercio elettronico – di particolare delicatezza, che incontra sensibilità diverse e che avrebbe meritato di essere affrontato in uno specifico provvedimento”.</p>
<p>Davvero un Ministro dal pugno di ferro, capace di far sentire la sua voce e di badare all’interesse del Paese!</p>
<p>Negli USA la mobilitazione sta mandando in frantumi il fronte dei sostenitori del SOPA.</p>
<p>Occorre fare altrettanto in Italia per bloccare questa nuova minaccia al WEB, ormai universalmente riconosciuto come irrinunciabile strada per uscire dalla crisi ed andare verso il futuro.</p>
<p><a href="http://www.leggioggi.it/2012/01/20/il-sopa-e-qui/" target="_blank">Qui</a> il testo originale su Legi Oggi.</p>
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		<title>Post diffamatori e obblighi di rimozione</title>
		<link>http://www.iusonline.it/12713/post-diffamatori-e-obblighi-di-rimozione/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Notice and take-down]]></category>
		<category><![CDATA[rimozione]]></category>

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		<description><![CDATA[Parti: Canoë Inc. c. Susan Corriveau FATTO Nel caso di specie, un messaggio diffamatorio, che riguardava la Sig.ra Corriveau,  era pubblicato all’interno di un sito web canadese. La persona diffamata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Parti: Canoë Inc. c. Susan Corriveau</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">FATTO</span></p>
<p>Nel caso di specie, un messaggio diffamatorio, che riguardava la Sig.ra Corriveau,  era pubblicato all’interno di un sito web canadese.</p>
<p>La persona diffamata contattava il gestore del sito internet, il quale però rimuoveva, solo dopo un ampio margine di tempo, il contenuto in questione.</p>
<p>Per tale ragione, la Sig.ra Corriveau adiva la Cour supérieure, distretto del Québec, domandando, oltre alla rimozione e/o cancellazione del messaggio postato da terzi, anche la somma di 150.000 dollari a titolo di risarcimento dei danni subiti, 50.000 dollari a titolo di danni punitivi e 7.000 dollari per le spese legali.</p>
<p>In primo grado, il tribunale investito della controversia accoglieva le richieste dell’attrice, limitando, però, il risarcimento dei danni a soli 50.000 dollari.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">DECISIONE</span></p>
<p>La decisione di appello conferma, sostanzialmente, le conclusioni raggiunte in primo grado, ritenendo corretta la valutazione effettuata in merito alla condotta tenuta dall’ISP il quale, non avendo verificato e rimosso dal suo sito web i contenuti, avrebbe dimostrato “la sua indifferenza per gli effetti di tale diffamazione e nei riguardi della reputazione dell’attrice”, considerando che tali messaggi erano lesivi della sua dignità, del suo onore e della sua reputazione, ai sensi dell’articolo 49 (2) della Carta del Québec.</p>
<p>La decisione, inoltre, afferma – e si tratta di un passaggio piuttosto discutibile – che era probabile che l’oggetto della pubblicazione (ossia le vicende personali dell’attrice) avrebbe sollevato una forte attenzione da parte del pubblico e che, quindi, era verosimile che fossero pubblicati dei messaggi di contenuto diffamatorio.</p>
<p>Naturalmente, però, la Corte afferma che la responsabilità dell’ISP discenda comunque dalla mancata rimozione a seguito di una notifica ricevuta dalla persona diffamata e non si spinge sino a riconoscere un obbligo, in capo al fornitore di hosting, di controllare il contenuto dei commenti postati dai lettori.</p>
<p>Il testo integrale della decisione è disponibile <a href="http://jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=58510205&amp;doc=4BB2415B7737404FAC76FEE89CB757A35F9D943ADB56AF9DA4966B9A7E8AC57A&amp;page=5">qui</a></p>
<p>L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/02/04/post-diffamatori-e-obblighi-di-rimozione/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Our opinion about SOPA.</title>
		<link>http://www.iusonline.it/12624/our-opinion-about-sopa/</link>
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		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

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		<description><![CDATA[Il SOPA – Stop Online Piracy Act – uno dei disegni di legge più discussi della storia della Rete, sta perdendo – e per fortuna – i pezzi probabilmente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il SOPA – Stop Online Piracy Act – uno dei <a href="http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.3261:" target="_blank">disegni di legge</a> più discussi della storia della Rete, sta perdendo – e per fortuna – i pezzi probabilmente a causa della presa di posizione della Casa Bianca e della forti opposizioni di tutti i big di Internet che, nelle scorse ore, si sono spinti fino a proporre <a href="http://sopastrike.com/" target="_blank">una serrata di protesta</a> delle proprie piattaforme online.</p>
<p>Il disegno di legge resta, tuttavia, una minaccia per la libertà di parola online e porta con sé un carico di inaccettabili deroghe ai principi dello Stato di diritto.</p>
<p>La lettura delle settantotto pagine lungo le quali si snoda il disegno di legge lasciano intravedere – come nel più riuscito film dell’orrore – un futuro per la Rete che nessuno può seriamente auspicare.</p>
<p>Nonostante la premessa secondo la quale “Nothing in this Act shall be construed to impose a prior restraint on free speech or the press protected under the 1st Amendment to the Constitution.”, infatti, è fuor di dubbio che se le disposizioni attualmente contenute nel SOPA entrassero effettivamente in vigore, Internet come tutti la conosciamo, cambierebbe rapidamente volto e contenuti.</p>
<p>Link, motori di ricerca, interattività e user generated content scomparirebbero e, con la loro scomparsa, verrebbe inesorabilmente ad essere drammaticamente ridefinita la misura della libertà di manifestazione online.</p>
<p>A che serve scrivere, parlare o pubblicare un qualsiasi contenuto online, se chiunque può poi ottenerne la rimozione in pochi click semplicemente minacciando ad un internet service provider un’azione giudiziaria ai sensi del SOPA o se, addirittura, quest’ultimo può, autonomamente, scegliere di rimuoverlo?</p>
<p>Service provider, motori di ricerca, fornitori di servizi di pagamento e pubblicità online chiamati ad agire da sceriffi in nome di un errato e non condivisibile approccio secondo il quale il fine – ovvero la tutela della proprietà intellettuale americana – giustificherebbe l’adozione di misure sin qui mai neppure ipotizzate per i gestori dei servizi di trasporto, per gli istituti di credito o, piuttosto, per le agenzie pubblicitarie.</p>
<p>Il furto è reato online e off line ed è sacrosanto che un Paese si preoccupi di difendere i proprietari dei beni materiali ed immateriali dai ladri ma non è accettabile che per farlo, nella dimensione c.d. virtuale, si ricorra a metodi e strumenti che se applicati al mondo fisico ne determinerebbero l’immediata paralisi e, soprattutto, travolgerebbero d’un colpo, culture, tradizioni e modi di vivere sui quali si fondano tutte le comunità sociali nazionali e, oggi, internazionali.</p>
<p>Ve lo immaginate cosa accadrebbe se domani si imponesse alle banche di bloccare tutti i pagamenti diretti a qualsiasi bar, discoteca o locale da ballo che si sospettasse non in regola con il pagamento di una licenza alla SIAE?</p>
<p>E se si chiedesse alla società Autostrade o, magari, alle province responsabili delle reti viarie locali o, ancora, ai vettori aerei, ferroviari e marittimi di bloccare tutti i passeggeri che trasportano CD o DVD, forse, contenenti, materiale in violazione del diritto d’autore?</p>
<p>Avete mai pensato a quante attività svolte in forma illecita vengono pubblicizzate attraverso inserzioni sui giornali e spot televisivi e radiofonici?</p>
<p>Difficile ritenere sostenibile – sotto il profilo economico, politico e sociale – uno scenario quale quello al quale potremmo essere condannati ad abituarci se il SOPA divenisse legge nella sua attuale formulazione.</p>
<p>C’è, tuttavia, un profilo del disegno di legge più discusso di tutti i tempi nel web [n.d.r. probabilmente ha rubato il primato alla celeberrima HADOPI dei francesi, all’epoca, peraltro, avversata, tra gli altri, proprio dagli americani], sin qui, poco approfondito dalla critica e che, invece, dovrebbe far riflettere.</p>
<p>Si tratta di quanto previsto alla sezione 104 del disegno di legge a proposito dell’esenzione da ogni responsabilità ed alla sottrazione da ogni rischio di azione dinanzi ad ogni corte statale o federale nonché dinanzi ad ogni Agenzia ed Autorità, per gli internet service provider, i gestori dei motori di ricerca e/o i fornitori di servizi di pagamento e pubblicità online che assumano, volontariamente, iniziative per rimuovere contenuti considerati in violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o bloccarne l’accesso.</p>
<p>La lettura della previsione – un pugno di caratteri nascosti nelle pieghe del disegno di legge – è drammaticamente inquietante per chiunque abbia a cuore lo Stato di diritto e la libertà di informazione: “No cause of action shall lie in any Federal or State court or administrative agency against, no person may rely in any claim or cause of action against, and no liability for damages to any person shall be granted against, a service provider, payment network provider, Internet advertising service, advertiser, Internet search engine, domain name registry, or domain name registrar for taking any action described in section 102(c)(2), section103(d)(2), or section 103(b) with respect to an Internet site, or otherwise voluntarily blocking access to or ending financial affiliation with an Internet site, in the reasonable belief that: (1) the Internet site is a foreign infringing site or is an Internet site dedicated to theft of U.S. prop- erty; and (2) the action is consistent with the entity’s terms of service or other contractual rights.”.</p>
<p>E’ come dare a cittadini ed imprenditori licenza di uccidere a tutela della proprietà propria ed altrui.</p>
<p>Le strade diventerebbero un far west. Andremmo tutti in giro armati e pronti a farci giustizia da soli, forti della circostanza che, purché vi sia un ragionevole sospetto dell’illiceità di un’attività, possiamo farlo senza correre il rischio di alcuna conseguenza.</p>
<p>E’, probabilmente, una delle ragioni più importanti – ancorché curiosamente sfuggita al grande pubblico – per la quale il SOPA non può avere diritto di cittadinanza nell’Ordinamento di nessun Paese libero e moderno.</p>
<p>E’ obbligo dello Stato scongiurare il rischio che si diffonda l’abitudine a forme di auto-giustizia sommaria e garantire la permanenza online di ogni bit di informazione la cui pubblicazione possa – anche solo in percentuale modesta – ritenersi lecita.</p>
<p>E’ per questo inaccettabile che il Congresso degli Stati Uniti d’America, tradizionalmente ritenuti – a torto o a ragione patria dell’interpretazione più estensiva del free speech – promuova forme di amministrazione privata della giustizia, suscettibili di limitare in modo tanto grave ed arbitrario la libertà di parola sul web.</p>
<p>Leggi Oggi domani, resterà online, accessibile ai suoi lettori e, soprattutto, aperto ai contributi di quanti vorranno dire la loro sul SOPA.</p>
<p>Chiudere queste pagine, aggiungerebbe poco, probabilmente, all’impatto della protesta dei grandi del web ma, la testata, il suo editore e tutti noi, siamo lì a condividere idealmente la battaglia ideologica che, forse per la prima volta nella storia del web, porterà tanti grandi brand della Rete che conosciamo a scendere nelle piazze virtuali, dopo aver chiuso – anche se solo per qualche ora – i battenti.</p>
<p>Anche IusOnline, resterà accessibile e aperto al contributo di quanti vorranno dire la loro sul SOPA.</p>
<p><a href="http://www.leggioggi.it/2012/01/17/our-opinion-about-sopa/" target="_blank">Qui</a> la versione originale dell&#8217;articolo pubblicato su Leggi Oggi.</p>
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		<title>Responsabilità degli intermediari: ordini e contrordini in Europa.</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimento]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione UE]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità intermediari]]></category>

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		<description><![CDATA[E’ preoccupante il quadro a proposito della responsabilità degli intermediari della comunicazione che emerge dal documento di lavoro pubblicato nei giorni scorsi dalla Commissione Europea quale allegato di una comunicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E’ preoccupante il quadro a proposito della responsabilità degli intermediari della comunicazione che emerge dal <a href="http://www.europarlamento24.eu/whitepaper_library/ecommerce_Wp_benefici.pdf" target="_blank">documento di lavoro</a> pubblicato nei giorni scorsi dalla Commissione Europea quale allegato di una comunicazione con la quale la stessa Commissione richiama l’attenzione degli Stati membri sull’esigenza di promuovere, senza ritardo, il commercio elettronico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei diversi Paesi, infatti, la disciplina della materia è stata attuata e, soprattutto, viene applicata in maniera sensibilmente difforme con importanti ovvie ripercussioni in termini di certezza del diritto e conseguenti ostacoli allo sviluppo di un mercato unico dei servizi di comunicazione elettronica.</p>
<p style="text-align: justify;">Molti, e tutti rilevanti, gli aspetti dello speciale regime di responsabilità degli intermediari della comunicazione che, a oltre dieci anni dall’entrata in vigore della direttiva e-commerce, continuano ad apparire poco chiari e che necessiterebbero di interventi chiarificatori cui la Commissione si ripromette di lavorare nei prossimi mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Quattro i profili di maggior incertezza individuati dalla Commissione UE all’esito di un’ampia consultazione pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccoli.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La definizione delle attività svolte dagli intermediari della comunicazione cui è da ritenersi applicabile lo speciale regime di esenzione della responsabilità previsto nella disciplina UE.</p>
<p style="text-align: justify;">Al rigurado la Commissione UE, sottolinea, innanzitutto l’importanza di ricordare che tale regime di responsabilità non si riferisce a taluni soggetti ma a talune attività con l’ovvia conseguenza che un soggetto ben può beneficiare dell’esenzione in relazione a talune attività svolte e non beneficiarne con riferimento ad altre.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel valutare l’applicabilità della disciplina contenuta negli articoli 12-15 della Direttiva sul commercio elettronico ad una determinata fattispecie, pertanto, non bisogna mai guardare a “qualità soggettive” dell’autore della condotta di cui si discute ma alla specifica attività nel cui ambito tale condotta si inserisce.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione più complessa al riguardo è rappresentata, secondo la Commissione, dalla circostanza che dal varo della Direttiva (2000) ad oggi, si sono affacciati sul mercato una pluralità di nuovi servizi, talvolta difficilmente riconducibili a quelli tipizzati dal legislatore europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Come è noto l’applicabilità dello speciale regime di responsabilità oltre ad essere subordinato alla circostanza che l’intermediario svolga talune specifiche attività, dipende dal verificarsi di alcune condizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L’interpretazione di due di tali condizioni ha, sin qui sollevato, secondo quanto accertato dalla Commissione, particolari difficoltà in tutta Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, in particolare del significato da attrinuire alle espressioni “actual knowledge” e “expeditious” utilizzate dal legislatore UE per stabilire che l’esenzione della responsabilità non si applica all’intermediario che abbia avuto effettiva conoscenza del carattere illecito di una determinata condotta posta in essere attraverso i propri servizi nè a quello che, acquisita tale conoscenza, non si attivi speditamente per impedire la prosecuzione della condotta medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe tali espressioni sono, allo stato, interpretate in maniera difforme nei diversi Paesi UE.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla prima perché mentre in taluni Stati la consapevolezza da parte dell’intermediario del carattere illecito di una condotta è subordinata al ricevimento di uno specifico ordine dell’Autorità giudiziaria, in altri la giurisprudenza ha, talvolta, ritenuto sufficiente una segnalazione non qualificata da parte, ad esempio, di un titolare di diritti di proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla seconda perché, manca nella disciplina UE – e non è stato sin qui individuato neppure a livello giurisprudenziale – alcun riferimento temporale capace di riempirla di contenuto: in taluni casi e secondo alcuni un’ora potrebbe essere un intervallo di tempo di reazione da parte dell’intermediario della comunicazione troppo lungo mentre in altri casi e secondo altri una settimana potrebbe rappresentare un intervallo di tempo troppo breve in relazione alla mole di segnalazioni ricevute da alcuni intermediari e della complessità della gestione delle procedure di rimozione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Un altro dei profili dell’attuale disciplina della materia a proposito dei quali – stando a quanto riferito dalla Commissione – si risocntrano le maggiori divergenze applicative nei diversi Paesi membri è costituito dalla procedura di c.d. notice and take-down.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale procedura, infatti, manca di un’uniforme regolamentazione ed è declinata secondo regole e prassi applicative diverse in ogni Stato membro creando rilevanti problemi tanto agli intermediari della comunicazione che ai loro utenti siano essi le vittime – reali o presunte di violazioni commesse on line – o, invece, gli uploader dei contenuti oggetto della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti di maggiore divergenza nell’applicazione della procedura è rappresentato dalle caratteristiche che deve avere la segnalazione (notice) per far sorgere l’obbligo del provider di attivarsi e, più in particolare sul livello di dettaglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i più – ma la posizione non è, ovviamente, condivisa dai titolari dei diritti – il notice dovrebbe contenere l’esatta URL del contenuto da rimuovere o verso il quale bloccare l’accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoghi problemi solleva l’impatto che la difforme applicazione della procedura ha sulla libertà di manifestazione del pensiero online: è, infatti, evidente – e la Commissione ne da espressamente atto – che tanto più si allegeriscono gli oneri del segnalante e si amplificano gli obblighi dell’intermediario e tanto più si espone a rischio di illegittima limitazione la libertà di espressione dell’uploader del contenuto che potrebbe ‘ in assenza di adeguati meccanismi di contronotifica – vedersi rimuovere dallo spazio pubblico telematico un contenuto che, viceversa, ben avrebbe potuto restare online.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ultima questione è legata a doppio filo ad un altro dei temi sollevati dalla Commissione UE a proposito della procedura di notice and take down: quello della responsabilità di chi procede – in buona o in cattiva fede – ad una segnalazione (notice) erronea e, per questa via, determina la rimozione di un contenuto legittimamente pubblicato online.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo scopo di approfondire tali aspetti e di delineare le linee guida di una procedura europea uniforme di notice and take down, la Commissione ha anticipato che, nel corso dell’anno, varerà uno studio sull’impatto di tale procedura sui contenuti illeciti online e sui possibili rimedi.</p>
<p style="text-align: justify;">Difficile nel leggere le osservazioni della Commissione UE a proposito del notice and take down non pensare al procedimento che – in modo del tutto anacronistico ed anti-europeo – si sta mettendo a punto in sede AGCOM nell’ambito del nuovo regolamento sull’enforcement del diritto d’autore online.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto le istituzioni europee sono caute e preoccupate, quanto la nostra Autorità sembra ignorare l’esistenza del problema e determinata ad avanzare con le cautele di un pachiderma in un negozio di cristalli.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’ultimo dei quattro profili di maggior complessità nell’applicazione della disciplina sulla responsabilità degli intermediari enucleati dalla Commissione UE, concerne l’interpretazione e l’ambito di operatività del divieto di imporre agli internet service provider un obbligo generale di sorveglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">Sfortunatamente, come ben noto agli addetti ai lavori italiani, la disciplina di cui all’art. 15 della Direttiva e-commerce è applicata in maniera piuttosto difforme nei diversi Paesi UE: mentre alcuni la interpretano in modo rigido, astenendosi dall’esigere che l’intermediario svolga qualsivoglia attività di monitoraggio e filtraggio per prevenire la pubblicazione di contenuti online, altri, la leggono in maniera decisamente più superficiale e ritengono, conseguentemente, lecito imporre ad un intermediario l’obbligo di impedire – evidentemente attraverso un’attività di monitoraggio e filtraggio – la pubblicazione di intere categorie di contenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sfortunatamente, il nostro Paese, salvo rare eccezioni, fa propria tale seconda impostazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La lettura del documento dovrebbe suggerire a legislatori di tutti i Paesi membri di astenersi da qualsivoglia ulteriore intervento in materia fino a quando le Istituzioni europee non avranno completato le analisi in atto ed adottato le iniziative che riterranno opportune per garantire l’uniforme applicazione della disciplina della materia ed ai giudici di agire con estrema cautela, ricercando, sempre, la mediazione tra i contrapposti interessi e rifuggendo l’adozione di provvedimenti basati su un’interpretazione estrema – in un senso o nell’altro – del quadro normativo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.europarlamento24.eu/whitepaper_library/ecommerce_Wp_benefici.pdf" target="_blank">Qui</a> il documento in versione integrale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.leggioggi.it/2012/01/14/responsabilita-degli-intermediari-ordini-e-contrordini-in-europa/" target="_blank">Qui</a> la versione originale del contributo su Leggi Oggi.</p>
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