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	<description>Spazio di informazione giuridica dedicato al diritto delle nuove tecnologie</description>
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		<title>AUTOCOMPLETE, GOOGLE SUGGEST: NON C’È DIFFAMAZIONE</title>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[autocomplete]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[Motore di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi di sorveglianza]]></category>
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		<description><![CDATA[Tribunale di Pinerolo, ord. 2 maggio 2012 Parti: X c. Google Inc. FATTO La vicenda ha ad oggetto il servizio autocomplete (anche noto come suggest), offerto dal motore di ricerca Google, che consente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Pinerolo, ord. 2 maggio 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Parti: X c. Google Inc.</em><em></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda ha ad oggetto il servizio <em>autocomplete </em>(anche noto come <em>suggest</em>), offerto dal motore di ricerca Google, che consente agli utenti di comporre le prime lettere di una parola e visualizzare un elenco di possibili suggerimenti per completare la loro ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, scrivendo il nome del ricorrente, comparivano nella stringa di ricerca le parole “arrestato” e “indagato”.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso inviava allora una diffida a Google Inc., chiedendo la rimozione di tale associazione, ritenuta diffamatoria, lesiva della propria reputazione ed infondata, attesa l’assenza di alcun contenuto in internet dal quale potesse evincersi il suo coinvolgimento in vicende giudiziarie.</p>
<p style="text-align: justify;">La società convenuta, per contro, osservava che il funzionamento di <em>autocomplete </em>sarebbe automatico, “in forza di un algoritmo che tiene conto delle più diffuse ricerche effettuate di recente sul web”.</p>
<p style="text-align: justify;">Google, nelle proprie difese, eccepiva altresì il proprio ruolo di intermediario di internet e che, conformemente alla disciplina del D. Lgs. 70/2003, non sarebbe tenuta ad alcun obbligo di vigilanza e sarebbe obbligata ad attivarsi per rimuovere un determinato contenuto solo a seguito di un ordine dell’autorità giudiziaria o di altra autorità amministrativa competente.</p>
<p style="text-align: justify;">DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordinanza accoglie le difese di Google, statuendo che l’associazione di determinate parole non sarebbe diffamatoria, limitandosi a “rendere noto […] che un certo numero di fruitori di internet si interroghi sul fatto se il ricorrente sia o meno stato coinvolto in vicende penali e voglia verificare se nel Web vi siano informazioni al proposito”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, la decisione del tribunale piemontese rileva che gli epiteti in questione (arrestato e indagato) non sarebbero per loro natura offensivi: l’eventuale associazione ad un determinato soggetto non ne andrebbe quindi a ledere la reputazione. Difatti – si afferma nell’ordinanza – il sistema <em>autocomplete </em>non indicherebbe altro “se non che un certo numero di utenti ha in tempi recenti interrogato il motore di ricerca per sapere se X fosse (o  fosse stato) indagato oppure arrestato. Il riferimento, in termini di mera ricerca di informazioni, all’eventuale coinvolgimento di una persona in indagini penali, tuttavia, non è di per sé diffamatorio”.</p>
<p style="text-align: justify;">Interessante appare anche un’ulteriore precisazione: l’associazione automatica generata dagli algoritmi utilizzati da Google “non è un’affermazione, dovendo piuttosto essere paragonata – tenendo conto delle finalità della funzione – ad una domanda”.</p>
<p style="text-align: justify;">Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione dell’elemento soggettivo, per un delitto punito a titolo di dolo, non essendo provato che Google o gli utenti abbiano voluto ledere la reputazione del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, anche la consultazione delle pagine web indicizzate escluderebbe la sussistenza di una fattispecie illecita: l’ordinanza correttamente afferma che “anche per gli utenti internet meno informati non v’è possibilità di cadere in equivoco, posto che l’esito delle ricerche che siano effettuate con la combinazione dei termini  in esame per mezzo dello stesso motore di ricerca parta chiaramente – ed immediatamente – ad escludere che X risulti essere stato indagato o arrestato”.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l’ordinanza fa chiarezza anche sotto il profilo della disciplina applicabile al caso. L’attività svolta da Google, infatti, dovrebbe essere ricondotta alla nozione di mera intermediazione tecnica: “la società resistente si limita a svolgere con neutralità un mero servizio ISP, che, ad avviso del Tribunale, rientra nella disciplina di cui agli artt. 14 ss. d.lgs. 70/2003 – in particolare di quella di <em>hosting </em>delineata nell’art. 16 d.lgs. 70/2003 – anche in relazione alla memorizzazione dei termini di ricerca utilizzati dai destinatari del servizio ed alla loro riproposizione per agevolare le ricerche di altri destinatari con il sistema Autocomplete”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo integrale della decisione è disponibile <a href="http://www.iusonline.it/wp-content/uploads/2012/05/ordinanza-Google-1.pdf">qui</a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/05/02/autocomplete-google-suggest-non-ce-diffamazione/">LeggiOggi.it</a></p>
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		<item>
		<title>NESSUN OBBLIGO DI BLOCCARE I SITI DI GAMBLING</title>
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		<comments>http://www.iusonline.it/12758/12758/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[Blocco]]></category>
		<category><![CDATA[gioco d’azzardo]]></category>
		<category><![CDATA[mere conduit]]></category>
		<category><![CDATA[siti stranieri]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte Amministrativa di Tel Aviv, 2 marzo 2012 Parti: Internet Society &#8211; Israel Chapter (ISOC-IL) v Chief of Police for the District of Tel Aviv FATTO La decisione in esame, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Corte Amministrativa di Tel Aviv, 2 marzo 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Parti: Internet Society &#8211; Israel Chapter (ISOC-IL) v Chief of Police for the District of Tel Aviv</em><em></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione in esame, che ribalta il verdetto di primo grado, è relativa all’ordine, impartito dalle forze di polizia agli ISP israeliani, di bloccare l’accesso ai siti di otto società di gioco d’azzardo stabilite fuori dal territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione appare interessante anche in relazione al diritto interno, attesa la identica previsione, gravante sugli ISP italiani, di bloccare l’accesso ai siti che non siano stati autorizzati dall’AAMS.</p>
<p style="text-align: justify;">DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia fa seguito a fortissime polemiche avviate dalle associazioni a difesa dei diritti civili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice del riesame non aderisce acriticamente a tali proteste, sebbene dichiari che il flusso di informazioni su internet e l’accessibilità alle stesse rappresentino espressione di un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo diritto, però, non troverebbe una sua esplicazione nel caso dei siti web delle società che operano nel settore del gioco d’azzardo, i cui contenuti (immagini, classificazioni degli eventi su cui scommettere, regolamenti, e così via enumerando) sarebbero manifestazione di mera attività imprenditoriale, solo indirettamente connessa con un’attività di comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto controverso, allora, è un altro. Il blocco dei siti internet (o, per essere più precisi, la disabilitazione dell’accesso da parte degli utenti israeliani) può avvenire esclusivamente in virtù di una norma che, come in Italia, contenga una simile previsione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il capo del distretto di polizia ha affermato, sul punto, che l’autorità di emanare ordini di blocco troverebbe fonte nella legge sul gioco d’azzardo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, però, non è d’accordo: difatti la norma menzionata da parte resistente discorre di un “luogo” il cui accesso può essere chiuso. Non è ammissibile, dunque, un’interpretazione estensiva della norma che, chiaramente, si applica in caso di luoghi dotati di una intrinseca fisicità (e, in quanto tali, suscettibili di essere chiusi) e non nei confronti dei server di un sito internet.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione, infine, rinvia al legislatore la soluzione del problema, osservando però che una norma che disponga il blocco dei siti web stranieri dovrebbe necessariamente disciplinare l’autorità deputata ad emanare un simile ordine, le tipologie di siti interessati e le condotte incriminate, le procedure amministrative o giudiziarie da seguire.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/05/01/nessun-obbligo-di-bloccare-i-siti-di-gambling/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<item>
		<title>YouTube e obblighi di filtraggio</title>
		<link>http://www.iusonline.it/12749/youtube-e-obblighi-di-filtraggio/</link>
		<comments>http://www.iusonline.it/12749/youtube-e-obblighi-di-filtraggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[filtraggio]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio generale]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte Distrettuale di Amburgo (Germania), 20 aprile 2012 – GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) c. YouTube LLC  FATTO L’attore è la società di intermediazione e raccolta dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Corte Distrettuale di Amburgo (Germania), 20 aprile 2012 – GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) c. YouTube LLC</em></p>
<p style="text-align: justify;"> FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">L’attore è la società di intermediazione e raccolta dei diritti d’autore tedesca, la GEMA, la quale agisce in giudizio contro YouTube per ottenere la rimozione dalla propria piattaforma di dodici opere coperte dal diritto d’autore e licenziate dalla GEMA stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Aderendo alle condizioni generali di utilizzo di YouTube, gli utenti si impegnano a non diffondere contenuti coperti da diritti di esclusiva di terzi. Le medesime condizioni prevedono, inoltre, che YouTube possa rimuovere i contenuti considerati illeciti a seguito di una segnalazione del titolare dei diritti, notificando però la richiesta di rimozione all’utente, in modo da consentirgli l’esercizio di un diritto di difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">YouTube ha inoltre sviluppato un sistema che consente il riconoscimento dei fotogrammi dei video pubblicati, ma non ha ancora predisposto un sistema di identificazione delle melodie, in caso di opere musicali.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente aveva segnalato alcune opere protette alla convenuta, indicando anche gli URL ai quali era possibile identificare i contenuti di cui si richiedeva la rimozione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti i video erano rimossi, tranne sette che, segnalati il 7 giugno 2010, il 27 luglio risultavano ancora accessibili su YouTube.</p>
<p style="text-align: justify;">DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici tedeschi hanno accolto le richieste della GEMA. Tuttavia, a differenza di quanto frettolosamente riportato da alcuni organi di informazione, non ha ordinato a YouTube di dover prevenire la commissione di futuri illeciti per mezzo della propria piattaforma, ma unicamente di rimuovere i contenuti, una volta ricevuta la segnalazione dei titolari dei diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, YouTube non sarebbe tenuta ad installare particolari filtri, sebbene nella decisione si evidenzi l’opportunità di sistemi di filtraggio che non operino esclusivamente sulla base del riconoscimento delle immagini, ma anche del riconoscimento dei suoni. Un filtraggio richiesto è quello basato sulle parole, per identificare – anche per mezzo delle parole chiave, che in genere contengono il titolo della canzone pubblicata – i contenuti contraffatti dagli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obbligo di monitoraggio, tuttavia, riguarda unicamente i contenuti segnalati (e la loro eventuale riproposizione sulla piattaforma) e non, in astratto, tutti i contenuti di titolarità della società ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo, occorre precisare che la convenuta non è stata condannata per una responsabilità diretta, ma ricorrendo ad una figura speciale del diritto tedesco (Störerhaftung, letteralmente: responsabilità da disturbo), sconosciuta al diritto italiano ed avvicinabile, al più, alla responsabilità per agevolazione nella commissione dell’illecito ovvero alla contributory liability dell’esperienza americana.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso non è concluso, poiché YouTube ha già annunciato che farà ricorso alla GBH, la Corte Suprema federale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo integrale della decisione è disponibile <a href="http://gmriccio.wordpress.com/2012/04/29/hamburg-district-court-gema-v-youtube-english-translation/">qui</a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/04/30/youtube-e-obblighi-di-filtraggio/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>L’attività di eBay è hosting</title>
		<link>http://www.iusonline.it/12737/l%e2%80%99attivita-di-ebay-e-hosting/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[aste telematiche]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza sleale]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte d&#8217;Appello di Parigi (Francia)   parti: Groupement des Brocanteurs de Saleya /Collectif des Brocanteurs et Antiquaires c. eBay &#160;   FATTO La Corte d’Appello parigina è chiamata a giudicare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corte d&#8217;Appello di Parigi (Francia)  </strong></p>
<p><strong></strong><em>parti: Groupement des Brocanteurs de Saleya /Collectif des Brocanteurs et Antiquaires c. eBay</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">FATTO</span></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d’Appello parigina è chiamata a giudicare su di un caso che vede contrapposti eBay e le associazioni di categoria degli antiquari e dei rigattieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, queste associazioni chiedono che sia affermata una responsabilità del sito di aste, poiché consentirebbe l’utilizzo della piattaforma da parte di venditori professionali, che, pur in assenza delle relative e necessarie autorizzazioni amministrative, venderebbero opere antiche o beni artistici di seconda mano.</p>
<p style="text-align: justify;">A giudizio delle ricorrenti, la natura professionale degli utenti di eBay sarebbe resa evidente dal numero elevato di transazioni, dalla registrazione come persona giuridica e non come persona fisica e dalla possibilità di fatturazione agli acquirenti dei prodotti compravenduti.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">DECISIONE</span></p>
<p style="text-align: justify;">I giudici dell’Appello confermano la decisione di primo grado, rigettando la domanda attorea e statuendo che l’attività di eBay rientra nella nozione di hosting di cui alla LCEN (la legge che ha recepito in Francia la direttiva sul commercio elettronico).</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione è, tuttavia, interessante, perché contraddice un’altra recente decisione della medesima autorità (<a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3346">sentenza</a> del 23 gennaio 2012), nonché un’ulteriore pronuncia del Tribunale commerciale parigino, che aveva negato la qualifica di host provider ad eBay, in un caso che l’aveva vista contrapposta alla società Maceo. Nella specie, il sito di aste telematiche era stato citato in giudizio con l’accusa di utilizzare il marchio della Maceo tra i metatag indicati ai motori di ricerca e di consentire la vendita, sulla propria piattaforma, di jeans contraffatti.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici parigini avevano deciso che eBay non risponderebbe degli illeciti commessi dagli utenti, neanche per il fatto di ottenere il pagamento di una commissione dalle singole transazioni realizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, al contrario, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’attività di eBay rientri nella nozione di hosting e che, pertanto, eBay possa beneficiare delle esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva sul commercio elettronico e dalla legge francese di recepimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si legge nella pronuncia, infatti, che i ricorrenti non avrebbero dimostrato il ruolo attivo del gestore della piattaforma, né che tale ruolo attivo possa essere desunto unicamente dalla richiesta formulata agli utenti “professionisti” di fornire specifiche informazioni sulla propria attività.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare interessante anche il punto in cui la Corte afferma che le comunicazioni inviate dalle ricorrenti, nelle quali si segnalavano la presenza di soggetti sforniti delle necessarie autorizzazioni amministrative, non integrerebbero il requisito dell’effettiva conoscenza in capo ad eBay e non potrebbero essere considerate <em>notification</em> ai sensi della LCEN.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo integrale della decisione è disponibile <a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3378">qui</a></p>
<p>L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/04/18/lattivita-di-ebay-e-hosting/">LeggiOggi.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Facebook e competenza territoriale</title>
		<link>http://www.iusonline.it/12742/facebook-e-competenza-territoriale/</link>
		<comments>http://www.iusonline.it/12742/facebook-e-competenza-territoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni generali di contratto]]></category>
		<category><![CDATA[Foro competente]]></category>
		<category><![CDATA[legge applicabile]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte d&#8217;Appello Pau (Francia) Sébastien R. c. Facebook FATTO Il caso concerne la competenza territoriale in caso di responsabilità contrattuale delle piattaforme che offrono servizi di social network. Nella fattispecie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Corte d&#8217;Appello Pau (Francia)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><br />
Sébastien R. c. Facebook</em></p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso concerne la competenza territoriale in caso di responsabilità contrattuale delle piattaforme che offrono servizi di social network.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, il Sig. Sébastien R. apriva, alla fine del 2007, un profilo Facebook. Nel giugno del 2009, non riuscendo ad accedere a tale profilo, decideva di aprirne un altro, utilizzando un diverso indirizzo di posta elettronica. Anche questo secondo profilo veniva disabilitato dalla piattaforma – ancora una volta senza che fosse fornito al Sig. Sébastien R. alcun avvertimento o preavviso – e lo stesso avveniva con gli ulteriori due profili che l’utente provava a creare <em>ex novo</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, l’utente citava in giudizio la società Facebook Inc., chiedendo la riattivazione del proprio profilo ed un risarcimento del danno pari a 2.500 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Le condizioni generali di accesso al servizio prevedevano la competenza territoriale, esclusiva, del foro della California. Facebook Inc., infatti, non gestisce i dati degli utenti dal territorio francese, ma esclusivamente da quello americano, dove sono localizzati i server all’interno dei quali sono caricati le informazioni sulla piattaforma.</p>
<p style="text-align: justify;">DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d&#8217;Appello di Pau ha ritenuto illecite le condizioni generali di Facebook ed, in particolare, la clausola che prevede una competenza esclusiva, in caso di controversie, per i giudici dello Stato della California.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha basato la propria decisione sulla mancanza di un effettivo consenso da parte dell’utente nei confronti di tale clausola sulla competenza, ritenendo che il consenso stesso sia stato prestato inconsapevolmente.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno della propria tesi, la motivazione richiama l’art. 48 del codice di procedura civile francese, dove si prevede che “le disposizioni che, direttamente o indirettamente, derogano alle norme sulla competenza territoriale sono nulle salvo che non siano concordate tra tutti i contraenti”. In particolare, rileverebbe che il consenso è prestato per mezzo di “una semplice operazione quando si accede al sito (click)” e non per mezzo di “una firma per il consenso”, dando per scontato che l’utente abbia prestato la dovuta attenzione alla “clausola che non è facilmente identificabile e leggibile”.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione osserva, infatti, che le condizioni generali di accesso sarebbero scritte in un carattere tipografico molto piccolo ed esclusivamente in inglese (all’epoca dei fatti, oggi sono tradotte in francese).</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, peraltro, ritiene irrilevante lo status di consumatore del ricorrente, concentrandosi esclusivamente sulla consapevolezza di quest’ultimo, rilevando, tuttavia, l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 46 del codice di procedura civile francese, che prevede che il danneggiato possa rivolgersi al tribunale del luogo nel quale il danno si è verificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo integrale della decisione è disponibile <a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3382">qui</a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/04/18/facebook-e-competenza-territoriale/">LeggiOggi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		</item>
		<item>
		<title>La prima volta dell&#8217;AGCM &#8211; Toccata e fuga dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a difesa dei consumatori</title>
		<link>http://www.iusonline.it/12744/la-prima-volta-dellagcm-toccata-e-fuga-dellautorita-garante-della-concorrenza-e-del-mercato-a-difesa-dei-consumatori/</link>
		<comments>http://www.iusonline.it/12744/la-prima-volta-dellagcm-toccata-e-fuga-dellautorita-garante-della-concorrenza-e-del-mercato-a-difesa-dei-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[AGCM]]></category>
		<category><![CDATA[Blocco]]></category>
		<category><![CDATA[ISPs]]></category>
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		<description><![CDATA[Il 19 marzo 2012, l&#8217;Autorità Garante è intervenuta per la prima volta per disporre in via cautelare il blocco all&#8217;accesso dall&#8217;Italia ai siti internet gestiti da Private Outlet, una società [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il 19 marzo 2012, l&#8217;Autorità Garante è intervenuta per la prima volta per disporre in via cautelare il blocco all&#8217;accesso dall&#8217;Italia ai siti internet gestiti da Private Outlet, una società specializzata nella vendita online di prodotti di alta moda e del cosiddetto Lifestyle a prezzi ribassati anche sino al 70%.</div>
<div style="text-align: justify;">La decisione di disporre il blocco nasceva dalle segnalazioni pervenute da numerosi consumatori che raccontavano all&#8217;AGCM le disavventure e i disagi cui erano andati incontro a seguito degli acquisti compiuti sul sito Private Outlet: merce ordinata e mai spedita; gravi ritardi nella consegna rispetto ai tempi prospettati al momento dell&#8217;ordine; invio di prodotti diversi rispetto a quelli realmente ordinati; ostacoli all&#8217;esercizio da parte dei consumatori dei loro diritti &#8211; per esempio in materia di sostituzione dei beni non conformi &#8211; concretizzatisi nella mancata risposta ai reclami inviati per email ovvero nell&#8217;irraggiungibilità del call center destinato a fornire assistenza alla clientela.</div>
<div style="text-align: justify;">Subito dopo aver dato attuazione al proprio provvedimento con l&#8217;ausilio della Guardia di Finanza, l&#8217;AGCM tuttavia è tornata sui propri passi rendendo nuovamente accessibile il sito. Alla base del ripensamento del Garante vi sarebbe l&#8217;intervento della stessa Private Outlet che avrebbe imputato i problemi riscontrati dai consumatori a fattori ed eventi di natura eccezionale, impegnandosi nel contempo a risolverli nel più breve tempo possibile, anche attraverso un&#8217;apposita procedura pubblicizzata sullo stesso sito.</div>
<div style="text-align: justify;">Il caso in questione ha richiamato l&#8217;attenzione degli addetti ai lavori in quanto per la prima volta un&#8217;autorità amministrativa indipendente è andata ad occupare uno spazio normalmente riservato nell&#8217;ordinamento italiano all&#8217;autorità giudiziaria che sino a questo momento aveva avuto il monopolio sui provvedimenti di blocco o limitazione dell&#8217;accesso a siti utilizzati come veicolo per la commissione di fatti illeciti rilevanti tanto sul piano civile quanto su quello penale.</div>
<div style="text-align: justify;">Ed infatti il Garante per la concorrenza ed il mercato, oltre a ordinare a Private Outlet l&#8217;immediata cessazione della pratica commerciale scorretta contestata, ha altresì disposto, al fine di rendere effettivo il provvedimento di blocco, che tutti gli ISPs, attraverso i cui servizio era raggiungibile il sito internet di Private Outlet, prestassero la propria collaborazione per impedire agli utenti di connettersi a tale sito.</div>
<div style="text-align: justify;">Come si diceva, il provvedimento in questione rappresenta una novità assoluta in quanto per la prima volta l&#8217;AGCM ha ritenuto di utilizzare il potere che le deriverebbe dagli artt. 14, 15 e 16 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, secondo cui l&#8217;assenza di responsabilità degli ISPs per i contenuti ospitati o trasmessi mediante i loro servizi, lascia impregiudicata la possibilità che un organo giurisdizionale o un&#8217;autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione posta in essere dal destinatario del servizio medesimo.</div>
<div style="text-align: justify;">A ben vedere, però, è alquanto dubbio che tali disposizioni attribuiscano direttamente alle autorità amministrative il potere di ordinare a un ISP di porre fine a una violazione accertata in capo a un destinatario del servizio, senza la necessità di una norma di legge ad hoc che individui in concreto l&#8217;autorità competente, disciplinando tempi, modi e procedure attraverso cui dovrebbe estrinsecarsi una simile potestà.</div>
<div style="text-align: justify;">Tali perplessità sono rafforzate dal fatto che il provvedimento è stato adottato proprio mentre Governo e Parlamento discutono dell&#8217;approvazione di una legge che attribuisca all&#8217;Autorità Garante per la Garanzie nelle Comunicazioni &#8211; e quindi non all&#8217;AGCM &#8211; il potere di  inibire l&#8217;acceso, con il coinvolgimento &#8220;attivo&#8221; da parte degli ISPs, ai quei siti internet, utilizzati come veicolo per il compimento di attività illecite.</div>
<div style="text-align: justify;">A questo punto resta da capire se quella dell&#8217;AGCM resterà un&#8217;iniziativa isolata o se piuttosto il Garante per la Concorrenza ed il Mercato abbia deciso di intraprendere una nuova strada, assumendo le vesti dello sceriffo della Rete tutte le volte in cui siano in gioco gli interessi e i diritti dei consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette poste in essere attraverso internet.</div>
<div style="text-align: justify;"> Il provvedimento è disponibile <a href="http://www.agcm.it/component/domino/download/C12560D000291394/8B10B6E0FC5A01EDC12579C0003C1418.html?a=p23349.pdf" target="_blank">qui</a></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/04/18/la-prima-volta-dellagcm-toccata-e-fuga-dellautorita-garante-della-concorrenza-e-del-mercato-a-difesa-dei-consumatori/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
]]></content:encoded>
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		<title>Internet Service Provider e diritto all’anonimato negli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.iusonline.it/12728/internet-service-provider-e-diritto-all%e2%80%99anonimato-negli-stati-uniti/</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>

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		<description><![CDATA[ Non bastano tre illeciti in tema di diffamazione, uso fraudolento di segni identificativi e pubblicità ingannevole per svelare un utente anonimo che aveva postato un video in Rete. E’ quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Non bastano tre illeciti in tema di diffamazione, uso fraudolento di segni identificativi e pubblicità ingannevole per svelare un utente anonimo che aveva postato un video in Rete. E’ quanto affermato dalla Corte Distrettuale della California in un caso che vedeva il Comitato elettorale di Ron Paul – candidato per la nomina del Partito Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti nelle elezioni del 2012 – agire in giudizio nei confronti di un utente anonimo (negli Stati Uniti i procedimenti contro ignoti vengono definiti John Doe proceeding) che, spacciandosi per un sostenitore dello stesso Paul, aveva postato in Rete un video molto offensivo nei confronti dell’avversario di partito Jon Huntsman (<a href="http://www.usnews.com/news/blogs/ballot-2012/2012/01/06/ron-paul-campaign-disgusted-by-jon-huntsman-video">http://www.usnews.com/news/blogs/ballot-2012/2012/01/06/ron-paul-campaign-disgusted-by-jon-huntsman-video</a>).</p>
<p style="text-align: justify;"> Il Comitato elettorale aveva richiesto alla Corte Distrettuale che l’Internet Service Provider fornisse le informazioni necessarie per svelare l’identità dell’utente anonimo (in America tale procedura viene indicata come <em>expedited discovery</em>), ritenuto colpevole di ben tre illeciti in tema di diffamazione, sostituzione di persona e pubblicità ingannevole (<em>common law libel and defamation</em>,<em> false designation of origin</em>, <em>false advertising</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"> I giudici americani del Northern District of California affermano che la rivelazione di tale identità è possibile solo qualora il pregiudizio del richiedente sia maggiore di quello relativo alla violazione del diritto all’anonimato (vi sia cioè il preventivo accertamento di una <em>good cause</em>); tuttavia, nonostante le tre violazioni astrattamente attribuibili all’<em>user</em>, hanno respinto il ricorso affermando che il Comitato non aveva fornito alcuna prova dei presupposti legittimanti la richiesta di <em>expedited discovery</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"> Secondo la <em>case law</em> americana, al fine di poter legittimamente esperire un ordine di rivelazione dei dati identificativi di utenti anonimi è necessario che i giudici valutino se:</p>
<p style="text-align: justify;">(1)  il richiedente sia in grado di identificare con sufficiente certezza l’utente anonimo, di modo che si possa ritenere che lo stesso sia una persona fisica o giuridica passibile di citazione in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">(2)  il richiedente abbia già esaurito tutte le possibilità per individuare l’utente anonimo;</p>
<p style="text-align: justify;">(3)  l’azione legale del richiedente sia idonea ad essere sostenuta in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">(4)  il richiedente abbia dimostrato che vi sia una possibilità ragionevole di identificare l’utente anonimo tramite la <em>discovery</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ritenendo che tali questioni fossero state affrontate dal Comitato, la Corte ha rigettato il ricorso sottolineando, comunque, l’assenza di pregiudizio per il richiedente nel presentare una nuova richiesta supportata dai necessari presupposti legali.</p>
<p style="text-align: justify;"> Con tale decisione, l’Autorità Giudiziaria americana mostra di essere molto attenta al rispetto del diritto all’anonimato in Rete: non solo il giudizio di merito circa il carattere illecito del contenuto web precede l’eventuale ordine (nel caso in oggetto diretto all’ISP) di comunicazione dei dati identificativi del soggetto anonimo, ma si richiede anche di fornire la prova che tale ordine sia assolutamente necessario ai fini di individuazione dell’utente.</p>
<p style="text-align: justify;"> In Italia la situazione è molto diversa. Innanzitutto, la diffamazione è anche un illecito penale. Detto questo, anche nel nostro paese il bilanciamento degli interessi, sia in materia civile che penale, ha in genere luogo prima della decisione di merito sul contenuto illecito, sebbene non esista una norma specifica sul diritto all’anonimato: l’Autorità Giudiziaria competente sarà eventualmente chiamata ad operare un bilanciamento di interessi circa la prevalenza o meno del diritto alla protezione dei dati personali dell’utente sul diritto che ad esso, di volta in volta, verrà opposto decidendo, conseguentemente, se intimare all’ISP di rivelare l’identità dell’utente internet o meno.</p>
<p style="text-align: justify;"> Inoltre, va ricordato che l’art. 15 comma 2 della Direttiva 31/00/CE (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:IT:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:IT:HTML</a>) convertita in Italia nell’art. 17 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 70/2003 (<a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm">http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm</a>), prevede l’obbligo di fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in possesso dell’Internet Service Provider che consentano l&#8217;identificazione dell’utente con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le richieste non proveniente dalle autorità competenti, la giurisprudenza nel caso Pepperming (Tribunale di Roma, Ordinanza 17 marzo 2008- <a href="http://teutas.it/giurisprudenza/tribunale-civile/319-tribunale-roma-ordinanza-2008-sezione-specializzzata-per-la-proprieta-industriale-e-intellettuale-internet-e-diritto-di-autore-.html">http://teutas.it/giurisprudenza/tribunale-civile/319-tribunale-roma-ordinanza-2008-sezione-specializzzata-per-la-proprieta-industriale-e-intellettuale-internet-e-diritto-di-autore-.html</a>), ha avuto modo di specificare che la scelta di limitare le deroghe alle norme protettive della riservatezza deve essere limitato al caso di illeciti penali, senza estenderle al caso di illeciti civili; scelta compatibile con il diritto comunitario così come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza, grande sezione, C-275/06 del 29.1.2008 (<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0275:EN:HTML">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0275:EN:HTML</a>), che esclude il vincolo per gli Stati a prevedere un obbligo di comunicazione dei dati in processi civili.</p>
<p style="text-align: justify;"> Rimane il fatto che, in presenza di illeciti a carattere penale, per il magistrato italiano sarà sufficiente il solo <em>fumus commissi delicti</em> affinché possa legittimamente intimare all’ISP di fornire i dati degli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione è disponibile <a href="http://www.iusonline.it/wp-content/uploads/2012/02/79478504-Ron-Paul-2012-v-Does-C-12-0240-N-D-Cal-Jan-25-2012.pdf">qui</a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/02/21/internet-service-provider-e-diritto-all%E2%80%99anonimato-negli-stati-uniti/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
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		<title>Non favorisce la prostituzione chi pubblica annunci di prostitute su internet.</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimento]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Un uomo era stato condannato in primo e secondo grado perché, in concorso con il gestore di un famoso sito di annunci on-line – il quale tollerava la pubblicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Un uomo era stato condannato in primo e secondo grado perché, in concorso con il gestore di un famoso sito di annunci on-line – il quale tollerava la pubblicazione sull’omonimo sito di annunci prodromici alla prostituzione – agevolava e/o favoriva l’esercizio del meretricio.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’imputato telefonava alle escort inserzioniste e vendeva loro le “top list” o c.d. “risalite”, dopo essersi fatto inviare dalle stesse via email il materiale pubblicitario (fotografie delle inserzioniste).</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4443 del 2 febbraio 2012, ha tuttavia annullato la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il soggetto imputato si era limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari delle prostitute nel sito web, condotta ritenuta dalla Suprema Corte paragonabile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, e solitamente considerata come un normale servizio svolto a favore della persona che esercita il meretricio e non della prostituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Come già rilevato in occasione di una precedente sentenza (Cass. pen. Sez. III, Sent. 25-06-2009, n. 26343), il bene tutelato dall’art. 3, co. 2, n. 8, Legge n. 75/58, oltre a quello della moralità pubblica e del buon costume, è quello della tutela della libertà e della dignità delle persone che si prostituiscono di fronte alle insidie dei terzi; ciò consente di poter affermare che laddove l’attività si estrinsechi in una mera pubblicazione di annunci e non in una cooperazione concreta e dettagliata nell’allestire la pubblicità delle donne che si offrono per gli incontri sessuali, si è in presenza di semplice attività pubblicitaria e di una prestazione professionale svolta in favore della prostituta e non della prostituzione, ossia di un sevizio come un altro cui la prostituta ricorre liberamente e che non incide direttamente sulla possibilità oggettiva di esercitare quella attività.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, la Suprema Corte precisa che può ritenersi sussistente il reato <em>de quo</em> nel caso in cui l’attività di mera pubblicazione sia affiancata da una cooperazione tra soggetto e prostituta diretta concretamente ad allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, organizzando servizi fotografici con evidente carattere erotico e ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale sentenza gli ermellini, nel considerare la responsabilità degli ISP, vanno oltre l’indagine circa la conoscenza o meno dei contenuti illeciti immessi online, andando ad incidere sugli stessi elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento della prostituzione, escludendone la configurabilità nel caso di specie. In tal modo, seppur utilizzando l’ambiguo strumento dell’equiparazione di un sito internet ad un organo di stampa, si è impedito che il provider venisse ritenuto responsabile di compartecipazione nel comportamento dell’utente creatore dei contenuti oggetto di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza è disponibile qui: <a href="http://www.iusonline.it/wp-content/uploads/2012/02/Sentenza_4443_2012.pdf" target="_blank">Sentenza_4443_2012</a></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/02/21/non-favorisce-la-prostituzione-chi-pubblica-annunci-di-prostitute-su-internet/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Diritto d’autore online: “Vietato filtrare”.</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità degli ISP]]></category>

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		<description><![CDATA[“Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“Sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (sentenza Scarlet Extended, cit., punto 43). Come emerge, infatti, dai punti 62‑68 della sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C‑275/06, Racc. pag. I‑271), la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali. Più precisamente, dal punto 68 di tale sentenza emerge che è compito delle autorità e dei giudici nazionali, nel contesto delle misure adottate per proteggere i titolari di diritti d’autore, garantire un giusto equilibrio tra la tutela di tali diritti e quella dei diritti fondamentali delle persone su cui incidono dette misure.”<br />
E’ questo il principio sulla cui base la Corte di Giustizia dell’Unione Europea <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=119512&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=795572" target="_blank">ha ribadito</a> che è incompatibile con il diritto dell’Unione qualsivoglia provvedimento giurisdizionale – ed a maggior ragione, evidentemente, qualsivoglia provvedimento legislativo – per effetto del quale in nome dell’esigenza di tutelare il diritto d’autore si obblighi un intermediario della comunicazione [n.d.r. nella specie un fornitore di hosting] a impedire – per il futuro ed a tempo indeterminato – ai propri utenti di rendere disponibili, attraverso i propri servizi, contenuti protetti da proprietà intellettuale in assenza di autorizzazione da parte del titolare dei diritti.<br />
Nella fattispecie [n.d.r. Caso 360-10 Sabam vs. Netlog] i Giudici muovendo dall’enunciato principio hanno ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione la pronuncia, da parte del Giudice nazionale belga, di un provvedimento attraverso il quale la SABAM – la cugina belga della SIAE – avrebbe voluto che i Giudici ordinassero a Netlog – il gestore di una delle più grandi piattaforme di social network al mondo – di impedire ai propri utenti l’utilizzo delle proprie pagine per la condivisione di video e musica.<br />
“In circostanze come quelle del procedimento principale – scrivono i Giudici della Corte di Giustizia – le autorità ed i giudici nazionali devono, in particolare, garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e quella della libertà d’impresa, di cui beneficiano operatori quali i prestatori di servizi di hosting in forza dell’articolo 16 della Carta (v. sentenza Scarlet Extended, cit., punto 46)” e “ Un’ingiunzione” – quale quella richiesta dalla SABAM “causerebbe una grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese, il che risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose”.<br />
La difesa del diritto d’autore, quindi, secondo i Giudici va contemperata con la difesa della libertà di impresa dei fornitori di servizi online e, in particolare, hosting e social networking nella decisione di cui si discute.<br />
Ma non basta.<br />
“Per di più, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al prestatore di servizi di hosting – scrivono i Giudici – poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli articoli 8 e 11 della Carta. Infatti, l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 51). Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto d’autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in determinati Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea a titolo gratuito da parte dei relativi autori (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 52)”.<br />
Ed eccola la conclusione della Corte di Giustizia: “Pertanto, occorre dichiarare che, adottando un’ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall’altro (v., per analogia, sentenza Scarlet Extended, cit., punto 53).”.<br />
Inutile aggiungere altro.<br />
Occorre, invece, rivedere certe pericolose derive normative e giurisdizionali che vanno, purtroppo, diffondendosi e che sono fondate sull’errato presupposto secondo il quale l’esigenza di tutelare la proprietà intellettuale, giustificherebbe la compressione del lungo elenco di diritti e libertà fondamentali che, i Giudici della Corte di Giustizia – e, quindi, né pirati né teorici del “no Copyright” – ci ricordano essere pari-ordinati rispetto, appunto, ai diritti di proprietà intellettuale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo originale è pubblicato su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/02/16/diritto-d%E2%80%99autore-online-%E2%80%9Cvietato-filtrare%E2%80%9D/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Post diffamatori e obblighi di rimozione</title>
		<link>http://www.iusonline.it/12717/post-diffamatori-e-obblighi-di-rimozione-2/</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SuperEditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[Parti: Canoë Inc. c. Susan Corriveau FATTO Nel caso di specie, un messaggio diffamatorio, che riguardava la Sig.ra Corriveau,  era pubblicato all’interno di un sito web canadese. La persona diffamata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Parti: Canoë Inc. c. Susan Corriveau</em></p>
<p>FATTO</p>
<p>Nel caso di specie, un messaggio diffamatorio, che riguardava la Sig.ra Corriveau,  era pubblicato all’interno di un sito web canadese.</p>
<p>La persona diffamata contattava il gestore del sito internet, il quale però rimuoveva, solo dopo un ampio margine di tempo, il contenuto in questione.</p>
<p>Per tale ragione, la Sig.ra Corriveau adiva la Cour supérieure, distretto del Québec, domandando, oltre alla rimozione e/o cancellazione del messaggio postato da terzi, anche la somma di 150.000 dollari a titolo di risarcimento dei danni subiti, 50.000 dollari a titolo di danni punitivi e 7.000 dollari per le spese legali.</p>
<p>In primo grado, il tribunale investito della controversia accoglieva le richieste dell’attrice, limitando, però, il risarcimento dei danni a soli 50.000 dollari.</p>
<p>DECISIONE</p>
<p>La decisione di appello conferma, sostanzialmente, le conclusioni raggiunte in primo grado, ritenendo corretta la valutazione effettuata in merito alla condotta tenuta dall’ISP il quale, non avendo verificato e rimosso dal suo sito web i contenuti, avrebbe dimostrato “la sua indifferenza per gli effetti di tale diffamazione e nei riguardi della reputazione dell’attrice”, considerando che tali messaggi erano lesivi della sua dignità, del suo onore e della sua reputazione, ai sensi dell’articolo 49 (2) della Carta del Québec.</p>
<p>La decisione, inoltre, afferma – e si tratta di un passaggio piuttosto discutibile – che era probabile che l’oggetto della pubblicazione (ossia le vicende personali dell’attrice) avrebbe sollevato una forte attenzione da parte del pubblico e che, quindi, era verosimile che fossero pubblicati dei messaggi di contenuto diffamatorio.</p>
<p>Naturalmente, però, la Corte afferma che la responsabilità dell’ISP discenda comunque dalla mancata rimozione a seguito di una notifica ricevuta dalla persona diffamata e non si spinge sino a riconoscere un obbligo, in capo al fornitore di hosting, di controllare il contenuto dei commenti postati dai lettori.</p>
<p>Il testo integrale della decisione è disponibile <a href="http://jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=58510205&amp;doc=4BB2415B7737404FAC76FEE89CB757A35F9D943ADB56AF9DA4966B9A7E8AC57A&amp;page=5">qui</a></p>
<p>L&#8217;articolo originale è disponibile su <a href="http://www.leggioggi.it/2012/02/04/post-diffamatori-e-obblighi-di-rimozione/" target="_blank">LeggiOggi.it</a></p>
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