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Il SOPA è qui.

SOPA, in Italiano, si scrive FAVA, verrebbe da dire con una battuta, che, sfortunatamente, avrebbe il retrogusto amaro. Fava è, infatti, il cognome dell’Onorevole che ha presentato alla legge comunitaria [...]

SOPA, in Italiano, si scrive FAVA, verrebbe da dire con una battuta, che, sfortunatamente, avrebbe il retrogusto amaro.

Fava è, infatti, il cognome dell’Onorevole che ha presentato alla legge comunitaria 2011, un emendamento il cui contenuto ricalca, molto da vicino, il disegno di legge in discussione dinanzi al Congresso degli Stati Uniti d’America che, nelle scorse ore, ha provocato il più grande e riuscito sciopero della storia del WEB.

L’emendamento, approvato ieri – nel silenzio generale – dalla Commissione per le politiche comunitarie, stabilisce che chiunque possa chiedere ad un fornitore di servizi di hosting di rimuovere qualsivoglia contenuto pubblicato online da un utente sulla base del semplice sospetto – non accertato da alcuna Autorità giudiziaria né amministrativa – che si tratti di un contenuto che viola i propri diritti d’autore e che, qualora il provider non ottemperi alla richiesta, possa essere ritenuto responsabile.

Si tratta di un’autentica forma di privatizzazione della giustizia che affida la libertà di manifestazione del pensiero sul WEB alla assoluta discrezionalità di soggetti privati: il segnalante, libero di chiedere la rimozione di ogni contenuto “sgradito” e il provider, obbligato ad assecondare la richiesta o ad assumersi in prima persona la responsabilità della eventuale effettiva illegittimità di un contenuto che non ha prodotto, non conosce, non può valutare e, soprattutto, che è soltanto un pugno di bit, rispetto a milioni di milioni che ospita sulle sue macchine e sui quali ha costruito il suo business.

E’ un approccio peggiore di quello tratteggiato dal SOPA dove, almeno, l’ordine di rimozione di un contenuto è emesso da un’Autorità Giudiziaria.

Ma non basta.

Il FAVA – come il SOPA – infatti stabilisce anche che i fornitori di servizi online “che mettano a disposizione del destinatario … strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio” siano responsabili per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale imputabili ai propri clienti.

Come dire che chi fa pubblicità ad un’attività che venga, in un secondo momento, accertato essere in violazione del diritto d’autore debba, in qualche modo, rispondere – a volerlo dire in maniera impropria – di “favoreggiamento”.

Una filosofia radicalmente diversa da quella sin qui applicata per giornali, radio, televisione e che rischia di paralizzare il commercio elettronico italiano già in crisi.

Siamo di fronte ad un’iniziativa legislativa anacronistica, liberticida e che minaccia di affossare definitivamente lo sviluppo di Internet in Italia.

La circostanza – e dispiace costatarlo – d’altra parte, non è sfuggita al Ministro per le politiche comunitarie, Enzo Moavero Milanesi, che, tuttavia, ha dato parere favorevole al testo del disegno di legge, limitandosi a rilevare che l’emendamento FAVA “affronti un tema – quello del commercio elettronico – di particolare delicatezza, che incontra sensibilità diverse e che avrebbe meritato di essere affrontato in uno specifico provvedimento”.

Davvero un Ministro dal pugno di ferro, capace di far sentire la sua voce e di badare all’interesse del Paese!

Negli USA la mobilitazione sta mandando in frantumi il fronte dei sostenitori del SOPA.

Occorre fare altrettanto in Italia per bloccare questa nuova minaccia al WEB, ormai universalmente riconosciuto come irrinunciabile strada per uscire dalla crisi ed andare verso il futuro.

Qui il testo originale su Legi Oggi.


Our opinion about SOPA.

Il SOPA – Stop Online Piracy Act – uno dei disegni di legge più discussi della storia della Rete, sta perdendo – e per fortuna – i pezzi probabilmente a [...]

Il SOPA – Stop Online Piracy Act – uno dei disegni di legge più discussi della storia della Rete, sta perdendo – e per fortuna – i pezzi probabilmente a causa della presa di posizione della Casa Bianca e della forti opposizioni di tutti i big di Internet che, nelle scorse ore, si sono spinti fino a proporre una serrata di protesta delle proprie piattaforme online.

Il disegno di legge resta, tuttavia, una minaccia per la libertà di parola online e porta con sé un carico di inaccettabili deroghe ai principi dello Stato di diritto.

La lettura delle settantotto pagine lungo le quali si snoda il disegno di legge lasciano intravedere – come nel più riuscito film dell’orrore – un futuro per la Rete che nessuno può seriamente auspicare.

Nonostante la premessa secondo la quale “Nothing in this Act shall be construed to impose a prior restraint on free speech or the press protected under the 1st Amendment to the Constitution.”, infatti, è fuor di dubbio che se le disposizioni attualmente contenute nel SOPA entrassero effettivamente in vigore, Internet come tutti la conosciamo, cambierebbe rapidamente volto e contenuti.

Link, motori di ricerca, interattività e user generated content scomparirebbero e, con la loro scomparsa, verrebbe inesorabilmente ad essere drammaticamente ridefinita la misura della libertà di manifestazione online.

A che serve scrivere, parlare o pubblicare un qualsiasi contenuto online, se chiunque può poi ottenerne la rimozione in pochi click semplicemente minacciando ad un internet service provider un’azione giudiziaria ai sensi del SOPA o se, addirittura, quest’ultimo può, autonomamente, scegliere di rimuoverlo?

Service provider, motori di ricerca, fornitori di servizi di pagamento e pubblicità online chiamati ad agire da sceriffi in nome di un errato e non condivisibile approccio secondo il quale il fine – ovvero la tutela della proprietà intellettuale americana – giustificherebbe l’adozione di misure sin qui mai neppure ipotizzate per i gestori dei servizi di trasporto, per gli istituti di credito o, piuttosto, per le agenzie pubblicitarie.

Il furto è reato online e off line ed è sacrosanto che un Paese si preoccupi di difendere i proprietari dei beni materiali ed immateriali dai ladri ma non è accettabile che per farlo, nella dimensione c.d. virtuale, si ricorra a metodi e strumenti che se applicati al mondo fisico ne determinerebbero l’immediata paralisi e, soprattutto, travolgerebbero d’un colpo, culture, tradizioni e modi di vivere sui quali si fondano tutte le comunità sociali nazionali e, oggi, internazionali.

Ve lo immaginate cosa accadrebbe se domani si imponesse alle banche di bloccare tutti i pagamenti diretti a qualsiasi bar, discoteca o locale da ballo che si sospettasse non in regola con il pagamento di una licenza alla SIAE?

E se si chiedesse alla società Autostrade o, magari, alle province responsabili delle reti viarie locali o, ancora, ai vettori aerei, ferroviari e marittimi di bloccare tutti i passeggeri che trasportano CD o DVD, forse, contenenti, materiale in violazione del diritto d’autore?

Avete mai pensato a quante attività svolte in forma illecita vengono pubblicizzate attraverso inserzioni sui giornali e spot televisivi e radiofonici?

Difficile ritenere sostenibile – sotto il profilo economico, politico e sociale – uno scenario quale quello al quale potremmo essere condannati ad abituarci se il SOPA divenisse legge nella sua attuale formulazione.

C’è, tuttavia, un profilo del disegno di legge più discusso di tutti i tempi nel web [n.d.r. probabilmente ha rubato il primato alla celeberrima HADOPI dei francesi, all’epoca, peraltro, avversata, tra gli altri, proprio dagli americani], sin qui, poco approfondito dalla critica e che, invece, dovrebbe far riflettere.

Si tratta di quanto previsto alla sezione 104 del disegno di legge a proposito dell’esenzione da ogni responsabilità ed alla sottrazione da ogni rischio di azione dinanzi ad ogni corte statale o federale nonché dinanzi ad ogni Agenzia ed Autorità, per gli internet service provider, i gestori dei motori di ricerca e/o i fornitori di servizi di pagamento e pubblicità online che assumano, volontariamente, iniziative per rimuovere contenuti considerati in violazione di altrui diritti di proprietà intellettuale o bloccarne l’accesso.

La lettura della previsione – un pugno di caratteri nascosti nelle pieghe del disegno di legge – è drammaticamente inquietante per chiunque abbia a cuore lo Stato di diritto e la libertà di informazione: “No cause of action shall lie in any Federal or State court or administrative agency against, no person may rely in any claim or cause of action against, and no liability for damages to any person shall be granted against, a service provider, payment network provider, Internet advertising service, advertiser, Internet search engine, domain name registry, or domain name registrar for taking any action described in section 102(c)(2), section103(d)(2), or section 103(b) with respect to an Internet site, or otherwise voluntarily blocking access to or ending financial affiliation with an Internet site, in the reasonable belief that: (1) the Internet site is a foreign infringing site or is an Internet site dedicated to theft of U.S. prop- erty; and (2) the action is consistent with the entity’s terms of service or other contractual rights.”.

E’ come dare a cittadini ed imprenditori licenza di uccidere a tutela della proprietà propria ed altrui.

Le strade diventerebbero un far west. Andremmo tutti in giro armati e pronti a farci giustizia da soli, forti della circostanza che, purché vi sia un ragionevole sospetto dell’illiceità di un’attività, possiamo farlo senza correre il rischio di alcuna conseguenza.

E’, probabilmente, una delle ragioni più importanti – ancorché curiosamente sfuggita al grande pubblico – per la quale il SOPA non può avere diritto di cittadinanza nell’Ordinamento di nessun Paese libero e moderno.

E’ obbligo dello Stato scongiurare il rischio che si diffonda l’abitudine a forme di auto-giustizia sommaria e garantire la permanenza online di ogni bit di informazione la cui pubblicazione possa – anche solo in percentuale modesta – ritenersi lecita.

E’ per questo inaccettabile che il Congresso degli Stati Uniti d’America, tradizionalmente ritenuti – a torto o a ragione patria dell’interpretazione più estensiva del free speech – promuova forme di amministrazione privata della giustizia, suscettibili di limitare in modo tanto grave ed arbitrario la libertà di parola sul web.

Leggi Oggi domani, resterà online, accessibile ai suoi lettori e, soprattutto, aperto ai contributi di quanti vorranno dire la loro sul SOPA.

Chiudere queste pagine, aggiungerebbe poco, probabilmente, all’impatto della protesta dei grandi del web ma, la testata, il suo editore e tutti noi, siamo lì a condividere idealmente la battaglia ideologica che, forse per la prima volta nella storia del web, porterà tanti grandi brand della Rete che conosciamo a scendere nelle piazze virtuali, dopo aver chiuso – anche se solo per qualche ora – i battenti.

Anche IusOnline, resterà accessibile e aperto al contributo di quanti vorranno dire la loro sul SOPA.

Qui la versione originale dell’articolo pubblicato su Leggi Oggi.


Responsabilità degli intermediari: ordini e contrordini in Europa.

E’ preoccupante il quadro a proposito della responsabilità degli intermediari della comunicazione che emerge dal documento di lavoro pubblicato nei giorni scorsi dalla Commissione Europea quale allegato di una comunicazione [...]

E’ preoccupante il quadro a proposito della responsabilità degli intermediari della comunicazione che emerge dal documento di lavoro pubblicato nei giorni scorsi dalla Commissione Europea quale allegato di una comunicazione con la quale la stessa Commissione richiama l’attenzione degli Stati membri sull’esigenza di promuovere, senza ritardo, il commercio elettronico.

Nei diversi Paesi, infatti, la disciplina della materia è stata attuata e, soprattutto, viene applicata in maniera sensibilmente difforme con importanti ovvie ripercussioni in termini di certezza del diritto e conseguenti ostacoli allo sviluppo di un mercato unico dei servizi di comunicazione elettronica.

Molti, e tutti rilevanti, gli aspetti dello speciale regime di responsabilità degli intermediari della comunicazione che, a oltre dieci anni dall’entrata in vigore della direttiva e-commerce, continuano ad apparire poco chiari e che necessiterebbero di interventi chiarificatori cui la Commissione si ripromette di lavorare nei prossimi mesi.

Quattro i profili di maggior incertezza individuati dalla Commissione UE all’esito di un’ampia consultazione pubblica.

Eccoli.

1. La definizione delle attività svolte dagli intermediari della comunicazione cui è da ritenersi applicabile lo speciale regime di esenzione della responsabilità previsto nella disciplina UE.

Al rigurado la Commissione UE, sottolinea, innanzitutto l’importanza di ricordare che tale regime di responsabilità non si riferisce a taluni soggetti ma a talune attività con l’ovvia conseguenza che un soggetto ben può beneficiare dell’esenzione in relazione a talune attività svolte e non beneficiarne con riferimento ad altre.

Nel valutare l’applicabilità della disciplina contenuta negli articoli 12-15 della Direttiva sul commercio elettronico ad una determinata fattispecie, pertanto, non bisogna mai guardare a “qualità soggettive” dell’autore della condotta di cui si discute ma alla specifica attività nel cui ambito tale condotta si inserisce.

La questione più complessa al riguardo è rappresentata, secondo la Commissione, dalla circostanza che dal varo della Direttiva (2000) ad oggi, si sono affacciati sul mercato una pluralità di nuovi servizi, talvolta difficilmente riconducibili a quelli tipizzati dal legislatore europeo.

2. Come è noto l’applicabilità dello speciale regime di responsabilità oltre ad essere subordinato alla circostanza che l’intermediario svolga talune specifiche attività, dipende dal verificarsi di alcune condizioni.

L’interpretazione di due di tali condizioni ha, sin qui sollevato, secondo quanto accertato dalla Commissione, particolari difficoltà in tutta Europa.

Si tratta, in particolare del significato da attrinuire alle espressioni “actual knowledge” e “expeditious” utilizzate dal legislatore UE per stabilire che l’esenzione della responsabilità non si applica all’intermediario che abbia avuto effettiva conoscenza del carattere illecito di una determinata condotta posta in essere attraverso i propri servizi nè a quello che, acquisita tale conoscenza, non si attivi speditamente per impedire la prosecuzione della condotta medesima.

Entrambe tali espressioni sono, allo stato, interpretate in maniera difforme nei diversi Paesi UE.

Quanto alla prima perché mentre in taluni Stati la consapevolezza da parte dell’intermediario del carattere illecito di una condotta è subordinata al ricevimento di uno specifico ordine dell’Autorità giudiziaria, in altri la giurisprudenza ha, talvolta, ritenuto sufficiente una segnalazione non qualificata da parte, ad esempio, di un titolare di diritti di proprietà intellettuale o industriale.

Quanto alla seconda perché, manca nella disciplina UE – e non è stato sin qui individuato neppure a livello giurisprudenziale – alcun riferimento temporale capace di riempirla di contenuto: in taluni casi e secondo alcuni un’ora potrebbe essere un intervallo di tempo di reazione da parte dell’intermediario della comunicazione troppo lungo mentre in altri casi e secondo altri una settimana potrebbe rappresentare un intervallo di tempo troppo breve in relazione alla mole di segnalazioni ricevute da alcuni intermediari e della complessità della gestione delle procedure di rimozione.

3. Un altro dei profili dell’attuale disciplina della materia a proposito dei quali – stando a quanto riferito dalla Commissione – si risocntrano le maggiori divergenze applicative nei diversi Paesi membri è costituito dalla procedura di c.d. notice and take-down.

Tale procedura, infatti, manca di un’uniforme regolamentazione ed è declinata secondo regole e prassi applicative diverse in ogni Stato membro creando rilevanti problemi tanto agli intermediari della comunicazione che ai loro utenti siano essi le vittime – reali o presunte di violazioni commesse on line – o, invece, gli uploader dei contenuti oggetto della procedura.

Uno degli aspetti di maggiore divergenza nell’applicazione della procedura è rappresentato dalle caratteristiche che deve avere la segnalazione (notice) per far sorgere l’obbligo del provider di attivarsi e, più in particolare sul livello di dettaglio.

Secondo i più – ma la posizione non è, ovviamente, condivisa dai titolari dei diritti – il notice dovrebbe contenere l’esatta URL del contenuto da rimuovere o verso il quale bloccare l’accesso.

Analoghi problemi solleva l’impatto che la difforme applicazione della procedura ha sulla libertà di manifestazione del pensiero online: è, infatti, evidente – e la Commissione ne da espressamente atto – che tanto più si allegeriscono gli oneri del segnalante e si amplificano gli obblighi dell’intermediario e tanto più si espone a rischio di illegittima limitazione la libertà di espressione dell’uploader del contenuto che potrebbe ‘ in assenza di adeguati meccanismi di contronotifica – vedersi rimuovere dallo spazio pubblico telematico un contenuto che, viceversa, ben avrebbe potuto restare online.

Tale ultima questione è legata a doppio filo ad un altro dei temi sollevati dalla Commissione UE a proposito della procedura di notice and take down: quello della responsabilità di chi procede – in buona o in cattiva fede – ad una segnalazione (notice) erronea e, per questa via, determina la rimozione di un contenuto legittimamente pubblicato online.

Allo scopo di approfondire tali aspetti e di delineare le linee guida di una procedura europea uniforme di notice and take down, la Commissione ha anticipato che, nel corso dell’anno, varerà uno studio sull’impatto di tale procedura sui contenuti illeciti online e sui possibili rimedi.

Difficile nel leggere le osservazioni della Commissione UE a proposito del notice and take down non pensare al procedimento che – in modo del tutto anacronistico ed anti-europeo – si sta mettendo a punto in sede AGCOM nell’ambito del nuovo regolamento sull’enforcement del diritto d’autore online.

Tanto le istituzioni europee sono caute e preoccupate, quanto la nostra Autorità sembra ignorare l’esistenza del problema e determinata ad avanzare con le cautele di un pachiderma in un negozio di cristalli.

4. L’ultimo dei quattro profili di maggior complessità nell’applicazione della disciplina sulla responsabilità degli intermediari enucleati dalla Commissione UE, concerne l’interpretazione e l’ambito di operatività del divieto di imporre agli internet service provider un obbligo generale di sorveglianza.

Sfortunatamente, come ben noto agli addetti ai lavori italiani, la disciplina di cui all’art. 15 della Direttiva e-commerce è applicata in maniera piuttosto difforme nei diversi Paesi UE: mentre alcuni la interpretano in modo rigido, astenendosi dall’esigere che l’intermediario svolga qualsivoglia attività di monitoraggio e filtraggio per prevenire la pubblicazione di contenuti online, altri, la leggono in maniera decisamente più superficiale e ritengono, conseguentemente, lecito imporre ad un intermediario l’obbligo di impedire – evidentemente attraverso un’attività di monitoraggio e filtraggio – la pubblicazione di intere categorie di contenuti.

Sfortunatamente, il nostro Paese, salvo rare eccezioni, fa propria tale seconda impostazione.

La lettura del documento dovrebbe suggerire a legislatori di tutti i Paesi membri di astenersi da qualsivoglia ulteriore intervento in materia fino a quando le Istituzioni europee non avranno completato le analisi in atto ed adottato le iniziative che riterranno opportune per garantire l’uniforme applicazione della disciplina della materia ed ai giudici di agire con estrema cautela, ricercando, sempre, la mediazione tra i contrapposti interessi e rifuggendo l’adozione di provvedimenti basati su un’interpretazione estrema – in un senso o nell’altro – del quadro normativo di riferimento.

Qui il documento in versione integrale.

Qui la versione originale del contributo su Leggi Oggi.